Art. 16
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Note all'art. 16:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.