Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di
«biologico», «operatore» e «conversione» di cui al regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, nonche' le seguenti
definizioni:
a) regolamento: regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del
28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CEE) n. 2092/91;
b) Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
c) Dipartimento: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) organismo di controllo: ente terzo indipendente che effettua
ispezioni e certificazioni sulle attivita' di produzione,
trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti
ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica conformemente
alle disposizioni del regolamento e del presente decreto;
e) vigilanza: attivita' di verifica effettuata sugli organismi di
controllo, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento;
f) controllo: attivita' finalizzata a verificare che gli
operatori operino in conformita' alle disposizioni previste dalla
normativa europea e nazionale in materia di produzione biologica.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio, del 28 giugno 2007, si veda nelle note alle
premesse.