Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di «biologico», «operatore» e «conversione» di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, nonche' le seguenti definizioni: a) regolamento: regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; b) Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) Dipartimento: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; d) organismo di controllo: ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attivita' di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto; e) vigilanza: attivita' di verifica effettuata sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento; f) controllo: attivita' finalizzata a verificare che gli operatori operino in conformita' alle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di produzione biologica.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, si veda nelle note alle premesse.