Art. 3
Sistema di controllo
1. Il Ministero e' l'autorita' competente per l'organizzazione dei
controlli ufficiali nel settore della produzione biologica, ai sensi
dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera n), del regolamento, fatte
salve le competenze del Ministero della salute e delle altre
autorita' competenti in materia di controlli sanitari di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione in
libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi
dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008.
2. Il Ministero delega i compiti di controllo, ai sensi
dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento, ad uno o
piu' organismi di controllo, che, a tal fine, presentano istanza di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
3. Il Ministero e' l'autorita' responsabile dell'autorizzazione
degli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4,
lettera b), secondo periodo, del regolamento. Restano ferme le
competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Il Ministero, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono le
autorita' responsabili della vigilanza sugli organismi di controllo,
ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), secondo periodo,
del regolamento. Il Ministero e le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano la vigilanza in coordinamento fra
loro.
5. Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 3 e 4 mediante
il Dipartimento.
6. La vigilanza sugli organismi di controllo e' esercitata secondo
le modalita' previste dal regolamento (CE) n. 889/2008 ed e' volta
alla verifica del mantenimento dei requisiti degli organismi di
controllo, dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure di
controllo, dell'imparzialita' e del comportamento non discriminatorio
per l'accesso degli operatori nel sistema e alla corretta
applicazione delle disposizioni impartite al momento
dell'autorizzazione secondo la procedura di controllo standard.
7. Restano ferme le competenze del Ministero, delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vigilanza e
controllo e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
Carabinieri, di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
8. Per garantire la razionalizzazione e l'efficacia dello
svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di controllo, i soggetti
istituzionalmente competenti ai sensi del presente articolo
assicurano il coordinamento e la cooperazione dell'attivita'
medesima, mediante la sottoscrizione di accordi e protocolli di
intesa che prevedano procedure di condivisione delle informazioni,
mediante l'utilizzo delle banche dati a disposizione del Ministero,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, e dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione
della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario:
«Art. 2 (Autorita' competenti). - 1. Ai fini
dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004,
854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le
materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui
all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della
salute, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai
contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni
internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero
della difesa, che si avvale delle strutture
tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza
militare, al cui personale, nello svolgimento della
specifica attivita', sono conferite le relative
attribuzioni e le qualifiche di cui all'art. 3 della legge
30 aprile 1962, n. 283.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del regolamento (CE)
n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008,
citato nelle note alle premesse:
«Art. 13 (Certificato di ispezione). - 1. L'immissione
in libera pratica nell'Unione di una partita di prodotti di
cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
834/2007, importata nell'ambito del regime di cui all'art.
33 del medesimo regolamento, e' subordinata:
a) alla presentazione dell'originale del certificato di
ispezione all'autorita' competente dello Stato membro
interessato;
b) alla verifica della partita e alla vidimazione del
certificato di ispezione da parte dell'autorita' competente
dello Stato membro interessato; nonche'
c) all'indicazione del numero del certificato di
ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in
libera pratica di cui all'art. 158, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
La verifica della partita e la vidimazione del
certificato di ispezione sono effettuate dall'autorita'
competente dello Stato membro interessato nello Stato
membro in cui la partita e' immessa in libera pratica
nell'Unione.
Gli Stati membri designano i punti di entrata nel loro
territorio e comunicano alla Commissione i punti di entrata
designati.
2. Il certificato di ispezione e' rilasciato
dall'autorita' o dall'organismo di controllo pertinente,
vidimato dall'autorita' competente dello Stato membro
interessato e compilato dal primo destinatario secondo il
modello e le note figuranti nell'allegato V e utilizzando
il sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade
Control and Expert System), istituito con decisione n.
2003/24/CE della Commissione.
L'originale del certificato di ispezione e' un
esemplare stampato e firmato a mano del certificato
elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un
certificato di ispezione firmato in TRACES con una firma
elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 11,
del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio o con una firma elettronica che offra
garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalita'
attribuite ad una firma, applicando le norme e le
condizioni previste dalle disposizioni della Commissione
relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui
all'allegato della decisione 2004/563/CE della Commissione,
Euratom.
Se il certificato di ispezione originale e' un
esemplare stampato e firmato a mano del certificato
elettronico compilato in TRACES, le autorita' di controllo,
gli organismi di controllo, le autorita' competenti dello
Stato membro interessato e il primo destinatario verificano
in ogni fase di rilascio, vidimazione e ricezione del
certificato di ispezione che tale esemplare corrisponda
alle informazioni indicate in TRACES.
3. Per essere accettato ai fini della vidimazione, il
certificato di ispezione deve essere stato rilasciato
dall'autorita' o dall'organismo di controllo del produttore
o trasformatore del prodotto in questione o, nel caso in
cui l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini
della preparazione sia diverso dal produttore o
trasformatore del prodotto, dall'autorita' o dall'organismo
di controllo dell'operatore che effettua l'ultima
operazione ai fini della preparazione secondo la
definizione di cui all'art. 2, lettera i), del regolamento
(CE) n. 834/2007.
Tale autorita' o organismo di controllo e':
a) un'autorita' o un organismo di controllo di cui
all'allegato III del presente regolamento per i prodotti in
questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono
originari o, se del caso, in cui sia stata eseguita
l'ultima operazione ai fini della preparazione; o
b) un'autorita' o un organismo di controllo di cui
all'allegato IV del presente regolamento per i prodotti in
questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono
originari o in cui sia stata eseguita l'ultima operazione
ai fini della preparazione.
4. L'autorita' o l'organismo di controllo che emette il
certificato di ispezione puo' rilasciare tale certificato e
firmare la dichiarazione nella casella 18 del medesimo solo
dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di
tutti i documenti di ispezione pertinenti compreso, in
particolare, il piano di produzione per il prodotto
interessato, i documenti di trasporto e i documenti
commerciali e, ove opportuno in base alla sua valutazione
del rischio, dopo aver effettuato un controllo fisico della
partita.
Tuttavia, per i prodotti trasformati, se l'autorita' o
l'organismo di controllo che rilascia il certificato di
ispezione e' un'autorita' o un organismo di controllo di
cui all'allegato III, tale autorita' o organismo rilascia
il certificato di ispezione e firma la dichiarazione
contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver
verificato che tutti gli ingredienti biologici di tale
prodotto sono stati controllati e certificati da
un'autorita' o da un organismo di controllo riconosciuti
dal paese terzo interessato che figura nello stesso
allegato o, nel caso in cui l'autorita' o l'organismo di
controllo sia un'autorita' o un organismo di controllo di
cui all'allegato IV, tale autorita' o organismo rilascia il
certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta
nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato
che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti sono
stati controllati e certificati da un'autorita' o da un
organismo di controllo di cui all'allegato III o IV oppure
sono stati prodotti e certificati nell'Unione in
conformita' del regolamento (CE) n. 834/2007.
Se l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini
della preparazione e' diverso dal produttore o
trasformatore del prodotto, l'autorita' o l'organismo di
controllo che rilascia il certificato di ispezione e che
figura nell'allegato IV rilascia il suddetto certificato e
firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del
certificato solo dopo aver eseguito un controllo
documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione
pertinenti, compresi i documenti di trasporto e i documenti
commerciali, dopo aver verificato che la produzione o la
trasformazione del prodotto in questione e' stata
controllata e certificata da un organismo o un'autorita' di
controllo riconosciuti per i prodotti interessati e il
paese interessato a norma dell'art. 33, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 834/2007 e dopo aver condotto, ove
opportuno in base alla sua valutazione del rischio, un
controllo fisico della partita.
Su richiesta della Commissione o dell'autorita'
competente di uno Stato membro, l'autorita' o l'organismo
di controllo che rilascia il certificato di ispezione in
conformita' al secondo e terzo comma mette a disposizione
quanto prima l'elenco di tutti gli operatori della catena
di produzione biologica e delle autorita' o degli organismi
di controllo a cui i suddetti operatori hanno affidato il
controllo della loro attivita'.
5. Il certificato di ispezione e' rilasciato in un
unico esemplare originale.
Il primo destinatario o, ove del caso, l'importatore
possono fare una copia del certificato di ispezione a fini
di informazione dell'autorita' o dell'organismo di
controllo conformemente all'art. 83 del regolamento (CE) n.
889/2008. Tale copia reca l'indicazione «COPIA», stampata o
apposta mediante timbro.
6. Al momento della verifica di una partita,
l'autorita' competente dello Stato membro interessato
vidima il certificato originale di ispezione nella casella
20 e restituisce il documento alla persona che lo ha
presentato.
7. Al ricevimento della partita, il primo destinatario
compila la casella 21 del certificato di ispezione per
attestare che il ricevimento della partita e' stato
effettuato in conformita' dell'art. 34 del regolamento (CE)
n. 889/2008.
Il primo destinatario invia quindi l'originale del
certificato all'importatore ivi indicato nella casella 11,
ai fini del rispetto della condizione di cui all'art. 33,
paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n.
834/2007.».
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 889/2008
della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalita'
di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio del 28 giugno 2007, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 174-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell'ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario:
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare). - 1. L'organizzazione
forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti
dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei
carabinieri, di compiti particolari o che svolgono
attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela
dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel
campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa,
tramite il comandante generale, per i compiti militari, e
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per le materie afferenti alla sicurezza e tutela
agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche
funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del
medesimo Ministero. Il Comando e' retto da generale di
corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' attribuito
al Generale di divisione in servizio permanente effettivo
del ruolo forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando
carabinieri per la tutela agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a),
dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela
forestale e il Comando carabinieri per la tutela della
biodiversita' e dei parchi.».
- Per i riferimenti del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti della legge 28 luglio 2016, n. 154,
si veda nelle note alle premesse.