Art. 4
Organismi di controllo
1. Al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli
enti accreditati alla norma UNI CEI EN 17065/2012, ai sensi della
normativa europea e nazionale vigente, presentano istanza di
autorizzazione al Ministero sulla base di un modello di richiesta
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'istanza
contiene la descrizione dettagliata della procedura di controllo
standard che l'organismo intende seguire, sulla base dei requisiti
minimi fissati nell'allegato 1, le misure di controllo e le misure
precauzionali che l'organismo di controllo intende imporre agli
operatori soggetti al suo controllo, nonche' l'impegno dell'organismo
di controllo ad applicare in caso di accertamento di irregolarita',
infrazioni e inosservanze, le misure di cui al decreto previsto
dall'articolo 5, comma 11, ed il tariffario da applicare agli
operatori.
2. L'autorizzazione e' subordinata, oltre che all'accertamento
della regolarita' e completezza della domanda, alla verifica del
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per esercitare
l'attivita' di controllo e di quelli indicati al comma 6.
3. L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che
l'organismo di controllo puo' espletare e delle condizioni alle quali
puo' svolgerli, ed e' rilasciata dal Ministero entro trenta giorni
dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 1.
4. L'autorizzazione ha durata quinquennale, non e' trasferibile ed
e' rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentarsi
almeno novanta giorni prima della scadenza.
5. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 4 e'
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed acquista efficacia
dalla data della pubblicazione.
6. Ai fini dell'autorizzazione, il Ministero accerta la sussistenza
dei seguenti requisiti, che sono assicurati per l'intera durata
dell'autorizzazione medesima:
a) idoneita' morale, imparzialita', ed assenza di conflitto di
interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del
personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione,
secondo quanto specificato dall'allegato 2;
b) adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e
strumentali rispetto ai compiti delegati;
c) adeguate esperienza e competenza delle risorse umane
impiegate, secondo quanto specificato dall'allegato 2;
d) assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette,
nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di
operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente
o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione
che superi la meta' del capitale sociale dell'Organismo di controllo.
Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle
partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di
carattere consortile che non abbiano fine di lucro.
7. Il Ministero cura la tenuta dell'elenco degli organismi di
controllo autorizzati e ne assicura la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
8. Gli organismi di controllo non possono svolgere, nel settore
dell'agricoltura biologica, attivita' diversa dall'attivita' di
controllo. Gli organismi di controllo, i relativi rappresentanti e
amministratori, nonche' il personale addetto al controllo non possono
fornire beni o servizi, diversi dall'attivita' di controllo, agli
operatori controllati. Il medesimo personale non puo' svolgere
l'attivita' di controllo presso lo stesso operatore per piu' di tre
visite consecutive.
9. Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento
dell'attivita' di controllo, e' incaricato di pubblico servizio, ai
sensi dell'articolo 358 del codice penale.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 358 del codice penale e' il
seguente: «Art. 358 (Nozione della persona incaricata di un
pubblico servizio). - 1. Agli effetti della legge penale,
sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita'
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di
quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di
semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera
meramente materiale.».