Art. 4 
 
                       Organismi di controllo 
 
  1. Al fine di svolgere i compiti di  organismo  di  controllo,  gli
enti accreditati alla norma UNI CEI EN  17065/2012,  ai  sensi  della
normativa  europea  e  nazionale  vigente,  presentano   istanza   di
autorizzazione al Ministero sulla base di  un  modello  di  richiesta
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  L'istanza
contiene la descrizione  dettagliata  della  procedura  di  controllo
standard che l'organismo intende seguire, sulla  base  dei  requisiti
minimi fissati nell'allegato 1, le misure di controllo  e  le  misure
precauzionali che  l'organismo  di  controllo  intende  imporre  agli
operatori soggetti al suo controllo, nonche' l'impegno dell'organismo
di controllo ad applicare in caso di accertamento  di  irregolarita',
infrazioni e inosservanze, le  misure  di  cui  al  decreto  previsto
dall'articolo 5,  comma  11,  ed  il  tariffario  da  applicare  agli
operatori. 
  2. L'autorizzazione  e'  subordinata,  oltre  che  all'accertamento
della regolarita' e completezza  della  domanda,  alla  verifica  del
possesso  dei  requisiti  previsti  dal  regolamento  per  esercitare
l'attivita' di controllo e di quelli indicati al comma 6. 
  3.  L'autorizzazione  contiene  la  descrizione  dei  compiti   che
l'organismo di controllo puo' espletare e delle condizioni alle quali
puo' svolgerli, ed e' rilasciata dal Ministero  entro  trenta  giorni
dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 1. 
  4. L'autorizzazione ha durata quinquennale, non e' trasferibile  ed
e' rinnovabile a seguito  di  richiesta  di  rinnovo  da  presentarsi
almeno novanta giorni prima della scadenza. 
  5. Il  provvedimento  di  autorizzazione  di  cui  al  comma  4  e'
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed acquista efficacia
dalla data della pubblicazione. 
  6. Ai fini dell'autorizzazione, il Ministero accerta la sussistenza
dei seguenti requisiti,  che  sono  assicurati  per  l'intera  durata
dell'autorizzazione medesima: 
    a) idoneita' morale, imparzialita', ed assenza  di  conflitto  di
interesse  dei  propri  rappresentanti,  degli  amministratori,   del
personale  addetto  all'attivita'  di  controllo  e   certificazione,
secondo quanto specificato dall'allegato 2; 
    b)  adeguatezza  delle  strutture  e  delle   risorse   umane   e
strumentali rispetto ai compiti delegati; 
    c)  adeguate  esperienza  e  competenza   delle   risorse   umane
impiegate, secondo quanto specificato dall'allegato 2; 
    d) assenza di partecipazioni qualificate,  dirette  o  indirette,
nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni  di
operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente
o indirettamente, un numero di azioni o di  quote  di  partecipazione
che superi la meta' del capitale sociale dell'Organismo di controllo.
Sono  escluse  da  tale   requisito,   sia   con   riferimento   alle
partecipazioni dirette che a quelle  indirette,  le  associazioni  di
carattere consortile che non abbiano fine di lucro. 
  7. Il Ministero cura  la  tenuta  dell'elenco  degli  organismi  di
controllo autorizzati e ne assicura la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale. 
  8. Gli organismi di controllo non  possono  svolgere,  nel  settore
dell'agricoltura  biologica,  attivita'  diversa  dall'attivita'   di
controllo. Gli organismi di controllo, i  relativi  rappresentanti  e
amministratori, nonche' il personale addetto al controllo non possono
fornire beni o servizi, diversi  dall'attivita'  di  controllo,  agli
operatori  controllati.  Il  medesimo  personale  non  puo'  svolgere
l'attivita' di controllo presso lo stesso operatore per piu'  di  tre
visite consecutive. 
  9. Il personale degli organismi  di  controllo,  nello  svolgimento
dell'attivita' di controllo, e' incaricato di pubblico  servizio,  ai
sensi dell'articolo 358 del codice penale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo  dell'art.  358  del  codice  penale  e'  il
          seguente: «Art. 358 (Nozione della persona incaricata di un
          pubblico servizio). - 1. Agli effetti della  legge  penale,
          sono incaricati di un pubblico servizio coloro i  quali,  a
          qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 
              Per  pubblico  servizio  deve  intendersi  un'attivita'
          disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma
          caratterizzata  dalla  mancanza  dei   poteri   tipici   di
          quest'ultima,  e  con  esclusione  dello   svolgimento   di
          semplici mansioni di ordine e della  prestazione  di  opera
          meramente materiale.».