Art. 5 
 
     Attivita' di controllo svolta dagli organismi di controllo 
 
  1. Gli organismi di controllo svolgono la propria attivita' secondo
la procedura di controllo standard di cui all'articolo 4, comma 1,  e
sulla base di  un  programma  annuale  di  controllo,  comunicato  al
Ministero, ed elaborato tenuto conto dei  requisiti  minimi  indicati
nell'allegato 3. 
  2.   Gli   organismi   di   controllo   rilasciano   un   documento
giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo che consente
l'identificazione dell'operatore e il tipo o  la  gamma  di  prodotti
nonche' il periodo  di  validita'  ed  e'  compilato  secondo  quanto
previsto dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008. 
  3. Nello svolgimento dell'attivita' di controllo, gli organismi  di
controllo  eseguono  ispezioni  al  fine   di   accertare   eventuali
infrazioni e  irregolarita',  nonche'  inosservanze,  riguardanti  la
qualificazione biologica dei prodotti  e  adottano,  a  tutela  degli
interessi dei consumatori,  le  corrispondenti  misure  e  rilasciano
certificazioni a seguito di ispezioni con esito favorevole. 
  4. Le infrazioni sono inadempienze  di  carattere  sostanziale  che
compromettono la conformita' del processo di produzione, del  sistema
di autocontrollo sul  metodo  di  produzione,  della  gestione  della
documentazione aziendale, del rispetto  degli  obblighi  contrattuali
assunti nei confronti degli organismi di controllo e si  caratterizza
per  avere  effetti  prolungati  tali   da   determinare   variazioni
sostanziali della forma giuridica dell'operatore,  della  conformita'
dei prodotti e della affidabilita' dell'operatore. 
  5. L'accertamento di una o piu' infrazioni comporta l'applicazione,
da  parte  dell'organismo  di  controllo  al  quale  e'  assoggettato
l'operatore, della sospensione della certificazione per  una  o  piu'
attivita'  ovvero  dell'esclusione  dell'operatore  dal  sistema   di
controllo. La sospensione consiste nel  divieto  per  l'operatore  di
commercializzare i prodotti con indicazioni  riferite  al  metodo  di
produzione biologica e, se pertinente, comporta la soppressione delle
indicazioni biologiche anche di prodotti, oggetto di non conformita',
gia'  immessi  sul  mercato,  per  un  periodo  da   concordare   con
l'autorita'  competente.  L'esclusione  consiste   nel   ritiro   del
documento giustificativo  e  nella  cancellazione  dall'elenco  degli
operatori biologici e, se pertinente, comporta la soppressione  delle
indicazioni di prodotti, oggetto di non conformita', gia' immessi sul
mercato. 
  6.  Le  irregolarita'  sono  inadempienze  che   compromettono   la
qualificazione del prodotto ma non la  conformita'  del  processo  di
produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione  o
della gestione della documentazione aziendale e si  caratterizza  per
non avere effetti prolungati nel tempo e non  determinare  variazioni
sostanziali della forma giuridica dell'impresa. 
  7.  L'accertamento   di   una   o   piu'   irregolarita'   comporta
l'applicazione, da parte dell'organismo  di  controllo  al  quale  e'
assoggettato l'operatore, previa diffida  in  caso  di  irregolarita'
sanabili,  della  soppressione  delle  indicazioni   biologiche,   in
proporzione all'importanza del requisito violato e alla natura e alle
circostanze particolari delle attivita' irregolari.  La  soppressione
comporta il divieto  per  l'operatore  di  riportare  le  indicazioni
relative al metodo  di  produzione  biologica,  nell'etichettatura  e
nella  pubblicita'  dell'intera  partita  o  dell'intero   ciclo   di
produzione in cui e' stata riscontrata l'irregolarita'. 
  8. Le inosservanze sono inadempienze di  lieve  entita',  prive  di
effetti  prolungati  nel  tempo,  tali  da   non   compromettere   la
conformita' del processo di produzione o del sistema di autocontrollo
sul metodo di produzione o della gestione della documentazione  e  da
non determinare variazioni della forma giuridica dell'operatore o  di
conformita' dei prodotti o di affidabilita' dell'operatore. 
  9.   L'accertamento   di   una   o   piu'   inosservanze   comporta
l'applicazione, da parte dell'organismo  di  controllo  al  quale  e'
assoggettato l'operatore, di una diffida scritta, contenente l'invito
a correggere l'inosservanza in tempi  definiti  e  a  predisporre  le
opportune azioni correttive affinche' l'evento non si ripeta. 
  10. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui  al  comma
9, l'organismo di controllo reitera una diffida  definitiva  scritta,
assegnando un termine per l'adempimento,  con  l'avvertenza  che,  in
caso di  omesso  adeguamento,  e'  applicata  la  soppressione  delle
indicazioni biologiche. 
  11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali,  da  adottarsi,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, sono individuate le  modalita'  applicative  da
parte degli organismi di controllo con  riguardo  a  comunicazioni  e
profili  organizzativi  riferiti  a   infrazioni,   irregolarita'   e
inosservanze ed alle conseguenti misure. 
  12. Gli organismi di controllo garantiscono la tracciabilita' delle
transazioni commerciali del prodotto biologico,  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale. A tal fine, il  Ministero  istituisce,
nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 59, comma  2,
della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e  comunque  senza  nuovi  o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  una  banca  dati
pubblica, le cui modalita' di funzionamento sono definite con decreto
del Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  da
adottarsi, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel medesimo decreto sono individuate  le  filiere  produttive  e  le
categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo,
nonche' le soglie e gli altri parametri tecnico-economici  da  tenere
in considerazione per  l'individuazione  delle  transazioni  ad  alto
rischio di frode. 
  13. All'articolo 59, comma  2,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «agricoltura biologica,»  sono
inserite le seguenti:  «in  materia  di  funzionamento  di  strumenti
informatici per il miglioramento del sistema di controllo,». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 68 del regolamento (CE)
          n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, citato
          nelle note alle premesse: 
              «Art. 68  (Documento  giustificativo).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione   dell'art.   29,   paragrafo   1,    del
          regolamento (CE) n. 834/2007, le autorita' e gli  organismi
          di   controllo   utilizzano   il   modello   di   documento
          giustificativo riportato  nell'allegato  XII  del  presente
          regolamento. 
              In caso di certificazione elettronica di  cui  all'art.
          29, paragrafo 3, del  regolamento  (CE)  n.  834/2007,  non
          occorre  la   firma,   nel   riquadro   8   del   documento
          giustificativo, qualora l'autenticita' del documento stesso
          sia altrimenti provata con modalita' elettroniche  a  prova
          di manomissione. 
              2. Su richiesta dell'operatore  soggetto  al  controllo
          delle autorita' e degli organismi di controllo  di  cui  al
          paragrafo 1, inoltrata entro un termine  fissato  da  dette
          autorita' e organismi di  controllo,  le  autorita'  e  gli
          organismi in parola rilasciano un documento  giustificativo
          complementare a conferma delle  caratteristiche  specifiche
          del metodo di produzione  utilizzato,  redatto  secondo  il
          modello riportato nell'allegato XII bis. 
              La richiesta di documento giustificativo  complementare
          reca, nella casella 2 del modello di cui  all'allegato  XII
          bis, la dicitura  pertinente  figurante  nell'allegato  XII
          ter.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Per i riferimenti della legge 23  dicembre  1999,  n.
          488, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  59,  comma  2,  della
          citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 59  (Sviluppo  dell'agricoltura  biologica  e  di
          qualita'). - 2. E' istituito il Fondo per  la  ricerca  nel
          settore   dell'agricoltura   biologica   e   di   qualita',
          alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al
          comma 1.  Il  Fondo  e'  finalizzato  al  finanziamento  di
          programmi annuali, nazionali e  regionali,  di  ricerca  in
          materia   di   agricoltura   biologica   in   materia    di
          funzionamento di strumenti informatici per il miglioramento
          del sistema di controllo, nonche' in materia di sicurezza e
          salubrita' degli alimenti, in coerenza con la comunicazione
          2000/C 28/02 della Commissione europea  sugli  orientamenti
          comunitari per gli aiuti di  Stato  nel  settore  agricolo,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, determina le modalita' di  funzionamento  del
          Fondo e la tipologia dei soggetti,  dei  progetti  e  delle
          spese di ricerca ammissibili;».