Art. 5
Attivita' di controllo svolta dagli organismi di controllo
1. Gli organismi di controllo svolgono la propria attivita' secondo
la procedura di controllo standard di cui all'articolo 4, comma 1, e
sulla base di un programma annuale di controllo, comunicato al
Ministero, ed elaborato tenuto conto dei requisiti minimi indicati
nell'allegato 3.
2. Gli organismi di controllo rilasciano un documento
giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo che consente
l'identificazione dell'operatore e il tipo o la gamma di prodotti
nonche' il periodo di validita' ed e' compilato secondo quanto
previsto dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008.
3. Nello svolgimento dell'attivita' di controllo, gli organismi di
controllo eseguono ispezioni al fine di accertare eventuali
infrazioni e irregolarita', nonche' inosservanze, riguardanti la
qualificazione biologica dei prodotti e adottano, a tutela degli
interessi dei consumatori, le corrispondenti misure e rilasciano
certificazioni a seguito di ispezioni con esito favorevole.
4. Le infrazioni sono inadempienze di carattere sostanziale che
compromettono la conformita' del processo di produzione, del sistema
di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della
documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali
assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizza
per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni
sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformita'
dei prodotti e della affidabilita' dell'operatore.
5. L'accertamento di una o piu' infrazioni comporta l'applicazione,
da parte dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato
l'operatore, della sospensione della certificazione per una o piu'
attivita' ovvero dell'esclusione dell'operatore dal sistema di
controllo. La sospensione consiste nel divieto per l'operatore di
commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di
produzione biologica e, se pertinente, comporta la soppressione delle
indicazioni biologiche anche di prodotti, oggetto di non conformita',
gia' immessi sul mercato, per un periodo da concordare con
l'autorita' competente. L'esclusione consiste nel ritiro del
documento giustificativo e nella cancellazione dall'elenco degli
operatori biologici e, se pertinente, comporta la soppressione delle
indicazioni di prodotti, oggetto di non conformita', gia' immessi sul
mercato.
6. Le irregolarita' sono inadempienze che compromettono la
qualificazione del prodotto ma non la conformita' del processo di
produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o
della gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per
non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni
sostanziali della forma giuridica dell'impresa.
7. L'accertamento di una o piu' irregolarita' comporta
l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale e'
assoggettato l'operatore, previa diffida in caso di irregolarita'
sanabili, della soppressione delle indicazioni biologiche, in
proporzione all'importanza del requisito violato e alla natura e alle
circostanze particolari delle attivita' irregolari. La soppressione
comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni
relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e
nella pubblicita' dell'intera partita o dell'intero ciclo di
produzione in cui e' stata riscontrata l'irregolarita'.
8. Le inosservanze sono inadempienze di lieve entita', prive di
effetti prolungati nel tempo, tali da non compromettere la
conformita' del processo di produzione o del sistema di autocontrollo
sul metodo di produzione o della gestione della documentazione e da
non determinare variazioni della forma giuridica dell'operatore o di
conformita' dei prodotti o di affidabilita' dell'operatore.
9. L'accertamento di una o piu' inosservanze comporta
l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale e'
assoggettato l'operatore, di una diffida scritta, contenente l'invito
a correggere l'inosservanza in tempi definiti e a predisporre le
opportune azioni correttive affinche' l'evento non si ripeta.
10. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma
9, l'organismo di controllo reitera una diffida definitiva scritta,
assegnando un termine per l'adempimento, con l'avvertenza che, in
caso di omesso adeguamento, e' applicata la soppressione delle
indicazioni biologiche.
11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono individuate le modalita' applicative da
parte degli organismi di controllo con riguardo a comunicazioni e
profili organizzativi riferiti a infrazioni, irregolarita' e
inosservanze ed alle conseguenti misure.
12. Gli organismi di controllo garantiscono la tracciabilita' delle
transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della
normativa europea e nazionale. A tal fine, il Ministero istituisce,
nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 59, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati
pubblica, le cui modalita' di funzionamento sono definite con decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da
adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel medesimo decreto sono individuate le filiere produttive e le
categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo,
nonche' le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere
in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto
rischio di frode.
13. All'articolo 59, comma 2, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «agricoltura biologica,» sono
inserite le seguenti: «in materia di funzionamento di strumenti
informatici per il miglioramento del sistema di controllo,».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 68 del regolamento (CE)
n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, citato
nelle note alle premesse:
«Art. 68 (Documento giustificativo). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 29, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 834/2007, le autorita' e gli organismi
di controllo utilizzano il modello di documento
giustificativo riportato nell'allegato XII del presente
regolamento.
In caso di certificazione elettronica di cui all'art.
29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, non
occorre la firma, nel riquadro 8 del documento
giustificativo, qualora l'autenticita' del documento stesso
sia altrimenti provata con modalita' elettroniche a prova
di manomissione.
2. Su richiesta dell'operatore soggetto al controllo
delle autorita' e degli organismi di controllo di cui al
paragrafo 1, inoltrata entro un termine fissato da dette
autorita' e organismi di controllo, le autorita' e gli
organismi in parola rilasciano un documento giustificativo
complementare a conferma delle caratteristiche specifiche
del metodo di produzione utilizzato, redatto secondo il
modello riportato nell'allegato XII bis.
La richiesta di documento giustificativo complementare
reca, nella casella 2 del modello di cui all'allegato XII
bis, la dicitura pertinente figurante nell'allegato XII
ter.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per i riferimenti della legge 23 dicembre 1999, n.
488, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 59, comma 2, della
citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di
qualita'). - 2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel
settore dell'agricoltura biologica e di qualita',
alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al
comma 1. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di
programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in
materia di agricoltura biologica in materia di
funzionamento di strumenti informatici per il miglioramento
del sistema di controllo, nonche' in materia di sicurezza e
salubrita' degli alimenti, in coerenza con la comunicazione
2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, determina le modalita' di funzionamento del
Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle
spese di ricerca ammissibili;».