Art. 6
Obblighi degli organismi di controllo
1. Nell'esercizio dell'attivita' di controllo, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, l'organismo di controllo ha
l'obbligo di:
a) comunicare al Ministero e alle autorita' competenti per
l'esercizio della vigilanza i risultati dei controlli effettuati in
modo regolare e ogni volta che ne sia richiesto;
b) informare senza ritardo il Ministero e le autorita' competenti
per l'esercizio della vigilanza qualora i risultati dei controlli
rivelino una infrazione o irregolarita';
c) consentire agli organi del Ministero e alle autorita'
competenti per l'esercizio della vigilanza l'accesso ai propri uffici
e agli impianti e fornire qualsiasi informazione e assistenza
ritenuta necessaria per l'adempimento degli obblighi di cui al
presente articolo;
d) adottare, in caso di irregolarita' o infrazioni, le misure
corrispondenti a carico degli operatori, anche se receduti o esclusi
dal sistema, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione;
e) comunicare al Ministero e alle autorita' competenti per
l'esercizio della vigilanza le misure applicate in caso di
accertamento di irregolarita', di infrazioni o di inosservanze;
f) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di
controllo, se a carico dell'operatore sono state emesse misure a
seguito di irregolarita' o infrazioni e le stesse non sono state
risolte;
g) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un
operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione
della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosita';
h) rilasciare, entro novanta giorni dalla notifica di cui
all'articolo 28 del regolamento, il documento giustificativo e il
certificato di conformita';
i) applicare il tariffario di cui all'articolo 4, comma 1;
l) conservare i fascicoli di controllo per almeno 5 anni
successivi all'esclusione o al recesso dell'operatore;
m) redigere e aggiornare l'elenco dei prodotti certificati per
ogni operatore;
n) trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di
controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di
variazione;
o) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dalle
autorita' di cui all'articolo 3 nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza e controllo;
p) comunicare al Ministero le modifiche normative o organizzative
intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di
quindici giorni dalla loro deliberazione;
q) impiegare i laboratori di analisi indicati dal Ministero;
r) trasmettere il programma annuale di controllo al Dipartimento
entro il 31 gennaio di ogni anno e comunicare le variazioni
intervenute nel corso dell'anno;
s) ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, trasmettere al
Ministero e alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza
una relazione sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno
precedente entro il 31 marzo di ogni anno;
t) trasmettere al Ministero e alle autorita' competenti per
l'esercizio della vigilanza i dati statistici annuali sulla
produzione biologica di cui all'articolo 36 del regolamento;
u) aggiornare la banca dati, per gli aspetti di propria
competenza, relativa alle transazioni commerciali di cui all'articolo
5, comma 12.
2. Gli obblighi informativi posti a carico degli organismi di
controllo sono assolti attraverso l'inserimento delle relative
informazioni nei servizi informatici disponibili nell'ambito del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi della legge 4
giugno 1984, n. 194, nonche' della banca dati costituita ai sensi
dell'articolo 5, comma 12.
Note all'art. 6:
- La legge 4 giugno 1984, n. 194, recante interventi a
sostegno dell'agricoltura, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153.