Art. 7 Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6, il Ministero previa intimazione, nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettere a), e), p), r), s) e t), ad adempiere entro 10 giorni ai relativi obblighi di comunicazione e trasmissione, sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 4. La sospensione, a seconda della gravita' dell'inadempimento, puo' avere una durata dai tre ai nove mesi, decorsi i quali l'organismo di controllo deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticita' rilevate. L'organismo, durante il periodo di sospensione, non puo' acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione del Dipartimento, puo' eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate. La sospensione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento. 2. Il Ministero revoca l'autorizzazione in caso di: a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 6; b) mancato espletamento o gravi inadempienze dell'attivita' di controllo e di certificazione, nonche' mancato espletamento delle funzioni di valutazione, di riesame e di decisione; c) inadempimento delle prescrizioni impartite dalle autorita' di cui all'articolo 3 nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza e controllo; d) emanazione di tre provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione. 3. Il Ministero provvede, altresi', alla revoca dell'autorizzazione negli altri casi previsti dall'articolo 27, paragrafo 9, lettera d), del regolamento. 4. Le regioni, nell'ambito dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, nei casi previsti dal presente articolo, propongono al Ministero la revoca o la sospensione dell'autorizzazione. 5. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine, gli operatori dell'organismo revocato provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo. La revoca e' pubblicata sul sito ufficiale del Ministero. 6. In caso di revoca, l'organismo non puo' presentare richiesta di nuova autorizzazione prima che siano trascorsi tre anni dalla pubblicazione di cui al comma 5, terzo periodo, o prima di aver dimostrato il recupero dei requisiti nei casi di cui ai commi 2, lettera a), e 3. I soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo destinatario della revoca o di una sua articolazione dotata di autonomia funzionale non possono esercitare tali funzioni ne' prestare servizi di consulenza per almeno tre anni. 7. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento e di partecipazione dell'organismo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 7: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.