Art. 7
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo
6, il Ministero previa intimazione, nei casi di cui al medesimo
articolo 6, comma 1, lettere a), e), p), r), s) e t), ad adempiere
entro 10 giorni ai relativi obblighi di comunicazione e trasmissione,
sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 4. La sospensione, a
seconda della gravita' dell'inadempimento, puo' avere una durata dai
tre ai nove mesi, decorsi i quali l'organismo di controllo deve dare
evidenza al Ministero di aver risolto le criticita' rilevate.
L'organismo, durante il periodo di sospensione, non puo' acquisire
nuovi operatori e, sotto la supervisione del Dipartimento, puo'
eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni
precedentemente rilasciate. La sospensione ha effetto dal giorno
successivo alla notifica del provvedimento.
2. Il Ministero revoca l'autorizzazione in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 6;
b) mancato espletamento o gravi inadempienze dell'attivita' di
controllo e di certificazione, nonche' mancato espletamento delle
funzioni di valutazione, di riesame e di decisione;
c) inadempimento delle prescrizioni impartite dalle autorita' di
cui all'articolo 3 nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza e
controllo;
d) emanazione di tre provvedimenti di sospensione di cui al comma
1, ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione
superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione.
3. Il Ministero provvede, altresi', alla revoca dell'autorizzazione
negli altri casi previsti dall'articolo 27, paragrafo 9, lettera d),
del regolamento.
4. Le regioni, nell'ambito dell'attivita' di vigilanza di cui
all'articolo 3, comma 4, nei casi previsti dal presente articolo,
propongono al Ministero la revoca o la sospensione
dell'autorizzazione.
5. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data
della notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine, gli
operatori dell'organismo revocato provvedono alla scelta di un altro
organismo di controllo. La revoca e' pubblicata sul sito ufficiale
del Ministero.
6. In caso di revoca, l'organismo non puo' presentare richiesta di
nuova autorizzazione prima che siano trascorsi tre anni dalla
pubblicazione di cui al comma 5, terzo periodo, o prima di aver
dimostrato il recupero dei requisiti nei casi di cui ai commi 2,
lettera a), e 3. I soggetti che hanno rivestito funzioni di
rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di
controllo destinatario della revoca o di una sua articolazione dotata
di autonomia funzionale non possono esercitare tali funzioni ne'
prestare servizi di consulenza per almeno tre anni.
7. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte nel
rispetto del principio del giusto procedimento e di partecipazione
dell'organismo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 7:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.