Art. 8 Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 30.000 euro all'organismo di controllo e a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale: a) impedisce l'accesso agli uffici alle autorita' competenti o omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica; b) impiega personale privo dei requisiti minimi previsti dall'allegato 2; c) nell'attivita' di controllo e campionamento omette le misure di adeguata analisi del rischio, di cui all'allegato 1; d) impiega personale a carico del quale e' stata accertata la sussistenza di rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, in violazione di quanto stabilito dalla lettera c) dell'allegato 2; e) accetta l'assoggettamento di un operatore precedentemente escluso, prima che siano trascorsi due anni dall'emanazione del provvedimento di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosita'; f) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori a seguito di sospensione o soppressione. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 6.000 euro a un massimo di 12.000 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale: a) omette di conservare i fascicoli di controllo per la durata stabilita dall'articolo 6, comma 1, lettera l); b) trasferisce il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n); c) trasmette il programma annuale di controllo al Ministero e alle Autorita' competenti oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera r); d) omette di adottare ogni iniziativa di aggiornamento del personale sulle modifiche normative e sulla conoscenza degli elementi di rischio che qualificano un prodotto come biologico; e) nell'impiego del personale omette di applicare i criteri di rotazione indicati al numero 5 della lettera C) dell'allegato 2. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale: a) omette di aggiornare i fascicoli di controllo ovvero omette di adottare il sistema di documentazione inerente l'attivita' di controllo in modo da ostacolarne la rintracciabilita'; b) omette di controllare la regolare conservazione presso l'operatore dei documenti e dei certificati rilasciati; c) rilascia il documento giustificativo e, quando richiesto dall'operatore biologico, il certificato di conformita', oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera h); d) applica il tariffario in maniera difforme a quello allegato all'istanza di cui all'articolo 4, comma 1; e) omette di comunicare al Ministero le modifiche giuridiche o organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera p); f) trasmette la relazione sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno precedente oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera s).