Art. 8
Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di
controllo
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fermo restando quanto
previsto dall'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 30.000 euro
all'organismo di controllo e a chiunque, rivestendo funzioni di
rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di
controllo, o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia
funzionale:
a) impedisce l'accesso agli uffici alle autorita' competenti o
omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica;
b) impiega personale privo dei requisiti minimi previsti
dall'allegato 2;
c) nell'attivita' di controllo e campionamento omette le misure
di adeguata analisi del rischio, di cui all'allegato 1;
d) impiega personale a carico del quale e' stata accertata la
sussistenza di rapporti professionali, economici o di consulenza con
gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, in violazione
di quanto stabilito dalla lettera c) dell'allegato 2;
e) accetta l'assoggettamento di un operatore precedentemente
escluso, prima che siano trascorsi due anni dall'emanazione del
provvedimento di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosita';
f) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere
dagli operatori a seguito di sospensione o soppressione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 6.000 euro a un massimo di
12.000 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza,
amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua
unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale:
a) omette di conservare i fascicoli di controllo per la durata
stabilita dall'articolo 6, comma 1, lettera l);
b) trasferisce il fascicolo di controllo all'organismo di
controllo subentrante oltre il termine di cui all'articolo 6, comma
1, lettera n);
c) trasmette il programma annuale di controllo al Ministero e
alle Autorita' competenti oltre il termine stabilito dall'articolo 6,
comma 1, lettera r);
d) omette di adottare ogni iniziativa di aggiornamento del
personale sulle modifiche normative e sulla conoscenza degli elementi
di rischio che qualificano un prodotto come biologico;
e) nell'impiego del personale omette di applicare i criteri di
rotazione indicati al numero 5 della lettera C) dell'allegato 2.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di
6.000 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza,
amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua
unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale:
a) omette di aggiornare i fascicoli di controllo ovvero omette di
adottare il sistema di documentazione inerente l'attivita' di
controllo in modo da ostacolarne la rintracciabilita';
b) omette di controllare la regolare conservazione presso
l'operatore dei documenti e dei certificati rilasciati;
c) rilascia il documento giustificativo e, quando richiesto
dall'operatore biologico, il certificato di conformita', oltre il
termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera h);
d) applica il tariffario in maniera difforme a quello allegato
all'istanza di cui all'articolo 4, comma 1;
e) omette di comunicare al Ministero le modifiche giuridiche o
organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel
termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera p);
f) trasmette la relazione sulle attivita' di controllo svolte nel
corso dell'anno precedente oltre il termine stabilito dall'articolo
6, comma 1, lettera s).