Art. 9
Obblighi degli operatori
1. Gli operatori, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, prima
di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al
biologico, notificano l'inizio della loro attivita' e assoggettano la
loro impresa al sistema di controllo utilizzando la procedura di cui
all'articolo 7, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
2. E' fatto obbligo agli operatori di:
a) redigere ed aggiornare il documento contenente la descrizione
completa dell'attivita', del sito e dell'unita' produttiva ai sensi
dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 889/2008;
b) redigere ed aggiornare il documento contenente le misure per
garantire, a livello di unita', di sito e di attivita', il rispetto
delle norme di produzione biologica e prevenire i rischi di
contaminazione;
c) eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo, anche
se successive al recesso o all'esclusione dell'operatore per fatti
antecedenti l'esclusione o il recesso medesimi;
d) in caso di soppressione delle indicazioni, informare, per
iscritto, gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione
delle indicazioni dalle produzioni;
e) non presentare, in caso di esclusione, nuova domanda di
notifica di cui all'articolo 28 del regolamento prima che siano
trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva
l'esclusione di morosita';
f) annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la
commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, su
appositi registri, o, in alternativa, su registri obbligatori gia'
utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purche'
contenenti le informazioni previste dalla normativa comunitaria e
nazionale per il settore biologico;
g) adottare un sistema, che consenta la tracciabilita' e
rintracciabilita' dei prodotti biologici in tutte le fasi di
produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell'articolo 18
del regolamento (CE) n. 178/2002;
h) comunicare preventivamente all'organismo di controllo la
tipologia di contabilita' e tracciabilita' utilizzata;
i) mettere a disposizione i registri di cui alla lettera f)
all'organismo di controllo ed alle autorita' di cui all'articolo 3;
l) per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 12, comunicare
periodicamente all'organismo di controllo la natura e la quantita' di
prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato;
m) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo i
reclami ricevuti dai clienti;
n) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo l'esito
dei controlli svolti dalle autorita' competenti, in caso di
contestazioni di non conformita'.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti della legge 28 luglio 2016, n. 154,
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 63 del regolamento (CE)
n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, citato
nelle note alle premesse:
«Art. 63 (Regime di controllo e impegno
dell'operatore). - 1. Alla prima applicazione del regime di
controllo, l'operatore redige e successivamente aggiorna:
a) una descrizione completa dell'unita' e/o del sito
e/o dell'attivita';
b) tutte le misure concrete da prendere al livello
dell'unita' e/o del sito e/o dell'attivita' per garantire
il rispetto delle norme di produzione biologica;
c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il
rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze
non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei
luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di
produzione dell'operatore;
d) se l'operatore intende chiedere il documento
giustificativo ai sensi dell'art. 68, paragrafo 2, le
caratteristiche specifiche del metodo di produzione
utilizzato.
Se del caso, la descrizione e le misure di cui al primo
comma possono costituire parte integrante di un sistema di
qualita' predisposto dall'operatore.
2. La descrizione e le misure di cui al primo comma
sono contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore
responsabile. La dichiarazione contiene inoltre l'impegno
dell'operatore a:
a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di
produzione biologica;
b) accettare, in caso di infrazione o irregolarita',
che siano applicate le misure previste dalle norme di
produzione biologica;
c) informare per iscritto gli acquirenti del prodotto
affinche' le indicazioni relative al metodo di produzione
biologico siano soppresse da tale produzione;
d) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori
di tale operatore siano controllati da autorita' o
organismi di controllo differenti, conformemente al sistema
di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo
scambio di informazioni fra tali autorita' od organismi;
e) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori
di tale operatore cambino autorita' od organismo di
controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di
controllo all'autorita' o all'organismo di controllo
successivo;
f) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema
di controllo, di informare quanto prima l'autorita'
competente e l'autorita' o l'organismo di controllo;
g) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema
di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato
per un periodo di almeno cinque anni;
h) accettare di informare quanto prima le competenti
autorita' di controllo o le autorita'/organismi di
controllo di qualsiasi irregolarita' o infrazione
riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o
dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o
appaltatori.
La dichiarazione di cui al primo comma e' verificata
dall'autorita' o dall'organismo di controllo, che stende
una relazione nella quale vengono segnalate le eventuali
carenze e non conformita' alle norme di produzione
biologica. L'operatore controfirma la relazione e adotta le
misure correttive necessarie.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore comunica
all'autorita' competente le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo dell'operatore;
b) ubicazione delle strutture e, se del caso, degli
appezzamenti (dati catastali) in cui sono effettuate le
operazioni;
c) natura delle operazioni e dei prodotti;
d) impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni
in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n.
834/2007 e del presente regolamento;
e) nel caso di un'azienda agricola, la data in cui il
produttore ha smesso di applicare prodotti non autorizzati
per la produzione biologica negli appezzamenti in
questione;
f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha
affidato il controllo della propria azienda, qualora il
sistema di controllo vigente nello Stato membro implichi il
riconoscimento di tali organismi.».
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1
febbraio 2002, n. L 31.