Art. 9 
 
                      Obblighi degli operatori 
 
  1. Gli operatori, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento,  prima
di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione  al
biologico, notificano l'inizio della loro attivita' e assoggettano la
loro impresa al sistema di controllo utilizzando la procedura di  cui
all'articolo 7, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154. 
  2. E' fatto obbligo agli operatori di: 
    a) redigere ed aggiornare il documento contenente la  descrizione
completa dell'attivita', del sito e dell'unita' produttiva  ai  sensi
dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 889/2008; 
    b) redigere ed aggiornare il documento contenente le  misure  per
garantire, a livello di unita', di sito e di attivita',  il  rispetto
delle  norme  di  produzione  biologica  e  prevenire  i  rischi   di
contaminazione; 
    c) eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo, anche
se successive al recesso o all'esclusione  dell'operatore  per  fatti
antecedenti l'esclusione o il recesso medesimi; 
    d) in caso di  soppressione  delle  indicazioni,  informare,  per
iscritto, gli acquirenti del prodotto circa  l'avvenuta  soppressione
delle indicazioni dalle produzioni; 
    e) non presentare,  in  caso  di  esclusione,  nuova  domanda  di
notifica di cui all'articolo  28  del  regolamento  prima  che  siano
trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva
l'esclusione di morosita'; 
    f) annotare tutte le operazioni riguardanti la  produzione  e  la
commercializzazione dei prodotti  biologici,  o  in  conversione,  su
appositi registri, o, in alternativa, su  registri  obbligatori  gia'
utilizzati in adempimento di altre  disposizioni  normative,  purche'
contenenti le informazioni previste  dalla  normativa  comunitaria  e
nazionale per il settore biologico; 
    g)  adottare  un  sistema,  che  consenta  la  tracciabilita'   e
rintracciabilita'  dei  prodotti  biologici  in  tutte  le  fasi   di
produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi  dell'articolo  18
del regolamento (CE) n. 178/2002; 
    h)  comunicare  preventivamente  all'organismo  di  controllo  la
tipologia di contabilita' e tracciabilita' utilizzata; 
    i) mettere a disposizione i  registri  di  cui  alla  lettera  f)
all'organismo di controllo ed alle autorita' di cui all'articolo 3; 
    l) per le finalita' di cui all'articolo 5, comma  12,  comunicare
periodicamente all'organismo di controllo la natura e la quantita' di
prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato; 
    m)  comunicare  tempestivamente  all'organismo  di  controllo   i
reclami ricevuti dai clienti; 
    n) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo  l'esito
dei  controlli  svolti  dalle  autorita'  competenti,  in   caso   di
contestazioni di non conformita'. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti della legge 28 luglio 2016, n. 154,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 63 del regolamento (CE)
          n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, citato
          nelle note alle premesse: 
              «Art.   63   (Regime    di    controllo    e    impegno
          dell'operatore). - 1. Alla prima applicazione del regime di
          controllo, l'operatore redige e successivamente aggiorna: 
              a) una descrizione completa dell'unita'  e/o  del  sito
          e/o dell'attivita'; 
              b) tutte le misure  concrete  da  prendere  al  livello
          dell'unita' e/o del sito e/o dell'attivita'  per  garantire
          il rispetto delle norme di produzione biologica; 
              c) le misure precauzionali da prendere per  ridurre  il
          rischio di contaminazione da parte di prodotti  o  sostanze
          non autorizzati e le misure  di  pulizia  da  prendere  nei
          luoghi  di  magazzinaggio  e  lungo  tutta  la  filiera  di
          produzione dell'operatore; 
              d)  se  l'operatore  intende  chiedere   il   documento
          giustificativo ai  sensi  dell'art.  68,  paragrafo  2,  le
          caratteristiche  specifiche  del   metodo   di   produzione
          utilizzato. 
              Se del caso, la descrizione e le misure di cui al primo
          comma possono costituire parte integrante di un sistema  di
          qualita' predisposto dall'operatore. 
              2. La descrizione e le misure di  cui  al  primo  comma
          sono contenute in una dichiarazione firmata  dall'operatore
          responsabile. La dichiarazione contiene  inoltre  l'impegno
          dell'operatore a: 
              a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di
          produzione biologica; 
              b) accettare, in caso di  infrazione  o  irregolarita',
          che siano applicate  le  misure  previste  dalle  norme  di
          produzione biologica; 
              c) informare per iscritto gli acquirenti  del  prodotto
          affinche' le indicazioni relative al metodo  di  produzione
          biologico siano soppresse da tale produzione; 
              d) accettare, qualora l'operatore e/o  gli  appaltatori
          di  tale  operatore  siano  controllati  da   autorita'   o
          organismi di controllo differenti, conformemente al sistema
          di controllo istituito dallo Stato membro in questione,  lo
          scambio di informazioni fra tali autorita' od organismi; 
              e) accettare, qualora l'operatore e/o  gli  appaltatori
          di  tale  operatore  cambino  autorita'  od  organismo   di
          controllo,  la  trasmissione  del  proprio   fascicolo   di
          controllo  all'autorita'  o  all'organismo   di   controllo
          successivo; 
              f) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema
          di  controllo,  di  informare  quanto   prima   l'autorita'
          competente e l'autorita' o l'organismo di controllo; 
              g) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema
          di controllo, che il fascicolo di controllo sia  conservato
          per un periodo di almeno cinque anni; 
              h) accettare di informare quanto  prima  le  competenti
          autorita'  di  controllo  o   le   autorita'/organismi   di
          controllo   di   qualsiasi   irregolarita'   o   infrazione
          riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o
          dei  prodotti  biologici  ricevuti  da  altri  operatori  o
          appaltatori. 
              La dichiarazione di cui al primo  comma  e'  verificata
          dall'autorita' o dall'organismo di  controllo,  che  stende
          una relazione nella quale vengono  segnalate  le  eventuali
          carenze  e  non  conformita'  alle  norme   di   produzione
          biologica. L'operatore controfirma la relazione e adotta le
          misure correttive necessarie. 
              3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, paragrafo 1,
          del regolamento  (CE)  n.  834/2007,  l'operatore  comunica
          all'autorita' competente le seguenti informazioni: 
              a) nome e indirizzo dell'operatore; 
              b) ubicazione delle strutture e,  se  del  caso,  degli
          appezzamenti (dati catastali) in  cui  sono  effettuate  le
          operazioni; 
              c) natura delle operazioni e dei prodotti; 
              d) impegno dell'operatore ad effettuare  le  operazioni
          in conformita' alle disposizioni del  regolamento  (CE)  n.
          834/2007 e del presente regolamento; 
              e) nel caso di un'azienda agricola, la data in  cui  il
          produttore ha smesso di applicare prodotti non  autorizzati
          per  la  produzione   biologica   negli   appezzamenti   in
          questione; 
              f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore  ha
          affidato il controllo della  propria  azienda,  qualora  il
          sistema di controllo vigente nello Stato membro implichi il
          riconoscimento di tali organismi.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
          europeo, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
          requisiti   generali   della    legislazione    alimentare,
          istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza  alimentare
          e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  1
          febbraio 2002, n. L 31.