Art. 9 Obblighi degli operatori 1. Gli operatori, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, notificano l'inizio della loro attivita' e assoggettano la loro impresa al sistema di controllo utilizzando la procedura di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154. 2. E' fatto obbligo agli operatori di: a) redigere ed aggiornare il documento contenente la descrizione completa dell'attivita', del sito e dell'unita' produttiva ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 889/2008; b) redigere ed aggiornare il documento contenente le misure per garantire, a livello di unita', di sito e di attivita', il rispetto delle norme di produzione biologica e prevenire i rischi di contaminazione; c) eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo, anche se successive al recesso o all'esclusione dell'operatore per fatti antecedenti l'esclusione o il recesso medesimi; d) in caso di soppressione delle indicazioni, informare, per iscritto, gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni; e) non presentare, in caso di esclusione, nuova domanda di notifica di cui all'articolo 28 del regolamento prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosita'; f) annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, su appositi registri, o, in alternativa, su registri obbligatori gia' utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purche' contenenti le informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore biologico; g) adottare un sistema, che consenta la tracciabilita' e rintracciabilita' dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002; h) comunicare preventivamente all'organismo di controllo la tipologia di contabilita' e tracciabilita' utilizzata; i) mettere a disposizione i registri di cui alla lettera f) all'organismo di controllo ed alle autorita' di cui all'articolo 3; l) per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 12, comunicare periodicamente all'organismo di controllo la natura e la quantita' di prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato; m) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo i reclami ricevuti dai clienti; n) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorita' competenti, in caso di contestazioni di non conformita'.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti della legge 28 luglio 2016, n. 154, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, citato nelle note alle premesse: «Art. 63 (Regime di controllo e impegno dell'operatore). - 1. Alla prima applicazione del regime di controllo, l'operatore redige e successivamente aggiorna: a) una descrizione completa dell'unita' e/o del sito e/o dell'attivita'; b) tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unita' e/o del sito e/o dell'attivita' per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica; c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore; d) se l'operatore intende chiedere il documento giustificativo ai sensi dell'art. 68, paragrafo 2, le caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato. Se del caso, la descrizione e le misure di cui al primo comma possono costituire parte integrante di un sistema di qualita' predisposto dall'operatore. 2. La descrizione e le misure di cui al primo comma sono contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile. La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a: a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica; b) accettare, in caso di infrazione o irregolarita', che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica; c) informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinche' le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione; d) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorita' o organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorita' od organismi; e) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorita' od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorita' o all'organismo di controllo successivo; f) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'autorita' competente e l'autorita' o l'organismo di controllo; g) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni; h) accettare di informare quanto prima le competenti autorita' di controllo o le autorita'/organismi di controllo di qualsiasi irregolarita' o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori. La dichiarazione di cui al primo comma e' verificata dall'autorita' o dall'organismo di controllo, che stende una relazione nella quale vengono segnalate le eventuali carenze e non conformita' alle norme di produzione biologica. L'operatore controfirma la relazione e adotta le misure correttive necessarie. 3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore comunica all'autorita' competente le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo dell'operatore; b) ubicazione delle strutture e, se del caso, degli appezzamenti (dati catastali) in cui sono effettuate le operazioni; c) natura delle operazioni e dei prodotti; d) impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento; e) nel caso di un'azienda agricola, la data in cui il produttore ha smesso di applicare prodotti non autorizzati per la produzione biologica negli appezzamenti in questione; f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora il sistema di controllo vigente nello Stato membro implichi il riconoscimento di tali organismi.». - Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1 febbraio 2002, n. L 31.