IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  recante
«Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in
particolare, gli articoli 4 e 8; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», e in  particolare  gli  articoli 10,  162  e  163
relativamente al trasferimento di funzioni  alle  Regioni  a  Statuto
speciale in materia di polizia amministrativa; 
  Visto l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
settembre 2000, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, recante «Individuazione  delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire
alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
dicembre 2000, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  39  del  16  febbraio  2001,   recante   «Criteri   di
ripartizione  e  ripartizione  tra  le  regioni delle   risorse   per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
dicembre 2000, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale   n. 39   del 16 febbraio   2001,   recante   «Criteri   di
ripartizione e ripartizione tra gli enti  locali  delle  risorse  per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n.  112,  in  materia  di  polizia  amministrativa,  istruzione
scolastica e protezione civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2001, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 145 del 25 giugno 2001, recante «Ripartizione e trasferimento alle
regioni  e  agli  enti  locali  delle  risorse  finanziarie  di   cui
all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  in
materia di polizia amministrativa»; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
Statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 gennaio 2018; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Funzioni trasferite in materia di polizia amministrativa 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 3), 6), 7),  8)  e
9) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le
seguenti funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa: 
    a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da
punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza), e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione  del  testo  unico  18
giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza); 
    b) il ricevimento delle comunicazioni concernenti le  agenzie  di
affari di cui all'articolo 115 del  regio  decreto  n.  773/1931,  ad
eccezione di  quelle  relative  all'attivita'  di  recupero  crediti,
pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni; 
    c) il rilascio della licenza  per  l'esercizio  del  mestiere  di
fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato
da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi,  di
cui all'articolo 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  19
marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore  della  provincia
in cui l'interessato risiede; 
    d) il rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  9  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada) per l'espletamento di gare  con  autoveicoli,  motoveicoli  o
ciclomotori sulla rete stradale di interesse comunale,  sovracomunale
o   provinciale,   regionale   e   nazionale,   dandone    tempestiva
comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza; 
    e) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli  agenti
venatori dipendenti dagli enti delegati dalla regione e delle guardie
volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche  nazionali
riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio); 
    f) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti  alla
sorveglianza sulla pesca nelle acque  interne  e  marittime,  di  cui
all'articolo  31  del  regio  decreto  8  ottobre   1931,   n.   1604
(Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   sulla   pesca),   e
all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4  (Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96); 
    g)   il    rilascio    dell'autorizzazione    allo    svolgimento
dell'attivita' di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo
31 della legge 18  aprile  1975,  n.  110  (Norme  integrative  della
disciplina vigente per il controllo delle  armi,  delle  munizioni  e
degli esplosivi). 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              -  La  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
          (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°  febbraio  1963,  n.
          29. Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 4
          e 8: 
              «Art. 4. -  In  armonia  con  la  Costituzione,  con  i
          principi   generali   dell'ordinamento   giuridico    della
          Repubblica,  con  le  norme  fondamentali   delle   riforme
          economico-sociali e con gli obblighi  internazionali  dello
          Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e  di
          quelli  delle  altre  Regioni,  la  Regione   ha   potesta'
          legislativa nelle seguenti materie: 
              1) ordinamento degli Uffici  e  degli  Enti  dipendenti
          dalla Regione e stato giuridico ed economico del  personale
          ad essi addetto: 
                1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative
          circoscrizioni; 
              2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento  delle
          minime  unita'  culturali   e   ricomposizione   fondiaria,
          irrigazione, opere di miglioramento  agrario  e  fondiario,
          zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 
              3) caccia e pesca; 
              4) usi civici; 
              5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 
              6) industria e commercio; 
              7) artigianato; 
              8) mercati e fiere; 
              9)  viabilita',  acquedotti  e   lavori   pubblici   di
          interesse locale e regionale; 
              10) turismo e industria alberghiera; 
              11) trasporti  su  funivie  e  linee  automobilistiche,
          tranviarie e filoviarie, di interesse regionale; 
              12) urbanistica; 
              13) acque minerali e termali; 
              14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei
          e biblioteche di interesse locale e regionale.». 
              «Art.  8.   -   La   Regione   esercita   le   funzioni
          amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa
          a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite  agli
          enti locali dalle leggi della Repubblica.». 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione  amministrativa),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,  n.  92,  S.O.  Si
          riporta di seguito il testo vigente degli articoli 10,  162
          e 163: 
              «Art. 10 (Regioni a statuto  speciale).  -  1.  Con  le
          modalita' previste dai rispettivi  statuti  si  provvede  a
          trasferire alle regioni a statuto speciale e alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non  siano  gia'
          attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal  presente
          decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.» 
              «Art.  162  (Trasferimenti  alle  regioni).  -  1.   E'
          trasferito  alle  regioni,  in  particolare,  il   rilascio
          dell'autorizzazione  per   l'espletamento   di   gare   con
          autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su  strade  ordinarie
          di interesse di piu' province, nell'ambito  della  medesima
          circoscrizione regionale, di cui  all'art.  9  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Del  provvedimento  e'
          tempestivamente   informata   l'autorita'    di    pubblica
          sicurezza. 
              2.  Il  servizio  di  polizia  regionale  e  locale  e'
          disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti  degli
          enti locali, nel rispetto dei principi di cui al  titolo  V
          della parte II  della  Costituzione  e  della  legislazione
          statale nelle materie alla stessa riservate. 
              Art. 163 (Trasferimenti agli  enti  locali).  -  1.  Le
          funzioni e i compiti di  polizia  amministrativa  spettanti
          agli enti locali sono indicati nell'art. 161  del  presente
          decreto legislativo. 
              2. Ai sensi  dell'art.  128  della  Costituzione,  sono
          trasferiti  ai  comuni  le  seguenti  funzioni  e   compiti
          amministrativi: 
                a) il rilascio della licenza di vendita ambulante  di
          strumenti da punta e da taglio,  di  cui  all'art.  37  del
          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 56 del
          regolamento di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
                b) il rilascio delle licenze concernenti  le  agenzie
          d'affari nel settore  delle  esposizioni,  mostre  e  fiere
          campionarie, di cui all'art. 115 del predetto  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza; 
                c)  il  ricevimento  della   dichiarazione   relativa
          all'esercizio    dell'industria    di    affittacamere    o
          appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di
          dare alloggio per mercede, di cui all'art. 108  del  citato
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
                d) il rilascio delle licenze concernenti  le  agenzie
          di affari, di cui all'art. 115 del richiamato  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di  quelle
          relative  all'attivita'  di  recupero   crediti,   pubblici
          incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni; 
                e) il rilascio  della  licenza  per  l'esercizio  del
          mestiere di fochino, previo  accertamento  della  capacita'
          tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica
          provinciale per gli  esplosivi,  di  cui  all'art.  27  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1956,  n.
          302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui
          l'interessato risiede, che puo' essere  negato  o  revocato
          quando ricorrono  le  circostanze  di  carattere  personale
          previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di
          polizia in materia di armi; 
                f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento
          di gare  con  autoveicoli,  motoveicoli  o  ciclomotori  su
          strade ordinarie di interesse esclusivamente  comunale,  di
          cui all'art. 68 del predetto testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza e all'art. 9 del decreto legislativo  30
          aprile 1992, n. 285; 
                g) il rilascio dell'autorizzazione  allo  svolgimento
          dell'attivita' di direttore o istruttore di  tiro,  di  cui
          all'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
                h) le autorizzazioni agli stranieri  per  l'esercizio
          dei mestieri girovaghi, di  cui  all'art.  124  del  citato
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 
              3. Ai sensi  dell'art.  128  della  Costituzione,  sono
          trasferite alle province le  seguenti  funzioni  e  compiti
          amministrativi: 
                a) il riconoscimento della nomina a  guardia  giurata
          degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati  dalle
          regioni  e  delle  guardie  volontarie  delle  associazioni
          venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui
          all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; 
                b) il riconoscimento della nomina di  agenti  giurati
          addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e
          marittime, di cui all'art. 31 del regio decreto  8  ottobre
          1931, n. 1604, e all'art. 22 della legge 14 luglio 1965, n.
          963; 
                c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento
          di gare  con  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  su
          strade   ordinarie   di    interesse    sovracomunale    ed
          esclusivamente provinciale, di cui all'art. 9  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
              4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e),
          f)  e  g),  e  di  cui  al  comma  3  e'  data   tempestiva
          informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.». 
              - La legge 23 dicembre 2000, n. 388  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-  legge  finanziaria  2001)  ,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  29  dicembre  2000,  n.  302,  S.O.  Si
          riporta il testo vigente dell'art. 52, comma 3: 
              «Art.  52  (Norme  per  il  trasferimento  di  funzioni
          statali alle regioni e agli enti locali e relativi  costi).
          - (Omissis). 
              3. Al fine di accelerare il trasferimento  di  funzioni
          statali alle regioni ed  agli  enti  locali,  relativamente
          alla  materia   concernente   la   polizia   amministrativa
          regionale  e  locale  di  cui  al  titolo  V  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  in  deroga  a  quanto
          previsto  dal  comma  1,  il  Governo  e'  autorizzato   ad
          effettuare il trasferimento,  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, delle risorse finanziarie occorrenti,  valutate  in
          6.600 milioni di lire,  con  corrispondente  riduzione  dei
          competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 65
          dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia  Giulia
          - legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1): 
              «Art.  65.  Con  decreti   legislativi,   sentita   una
          Commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  Consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          Statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'Amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          Regione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo vigente dell'art. 4 dello  Statuto  speciale
          della Regione Friuli-Venezia Giulia  (legge  costituzionale
          31 gennaio 1963,  n.  1),  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
          Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 37: 
              «Art. 37. - E' vietato esercitare la vendita  ambulante
          delle  armi.  E'  permessa  la  vendita   ambulante   degli
          strumenti da punta e  da  taglio  atti  ad  offendere,  con
          licenza del questore.». 
              - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  (Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931,  n.  773,  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
          S.O.. Si riporta, di seguito, il  testo  vigente  dell'art.
          56: 
              «Art. 56. - Chi e' autorizzato alla  vendita  ambulante
          degli strumenti da punta e da taglio atti ad  offendere,  a
          termine dell'art. 37 della legge e' tenuto a  far  vidimare
          la  licenza  dai  Questori  delle  province   che   intende
          percorrere,   col   pagamento   delle   tasse   di    bollo
          eventualmente previste per  tali  vidimazioni  dalle  leggi
          finanziarie.». 
              - Il regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773  e'  gia'
          citato  nelle  note  al  presente  comma.  Si  riporta,  di
          seguito, il testo vigente dell'art. 115: 
              «Art. 115. - Non possono aprirsi o condursi agenzie  di
          prestiti su pegno o altre  agenzie  di  affari,  quali  che
          siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma  di  agenzie
          di vendita, di esposizioni, mostre o  fiere  campionarie  e
          simili, senza darne comunicazione al Questore. 
              La comunicazione e' necessaria  anche  per  l'esercizio
          del mestiere di sensale o di intromettitore. 
              La comunicazione vale esclusivamente pei locali in esso
          indicati. 
              E' ammessa la rappresentanza. 
              Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per
          conto di terzi sono soggette alla licenza del  Questore.  A
          esse si applica il quarto comma del presente articolo e  la
          licenza  del  questore  abilita  allo   svolgimento   delle
          attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate
          le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
          dall'autorita'. Per le attivita' previste dal  sesto  comma
          del  presente  articolo,  l'onere  di  affissione  di   cui
          all'art. 120 puo' essere assolto  mediante  l'esibizione  o
          comunicazione al committente della licenza e delle relative
          prescrizioni, con la compiuta indicazione delle  operazioni
          consentite e delle relative tariffe. 
              Il  titolare  della  licenza  e',  comunque,  tenuto  a
          comunicare  preventivamente   all'ufficio   competente   al
          rilascio  della  stessa   l'elenco   dei   propri   agenti,
          indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a  tenere
          a  disposizione  degli  ufficiali  e  agenti  di   pubblica
          sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti  sono
          tenuti ad esibire copia della  licenza  ad  ogni  richiesta
          degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
          alle persone con cui trattano compiuta  informazione  della
          propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  19  marzo
          1956, n. 302 (Norme  di  prevenzione  degli  infortuni  sul
          lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27
          aprile 1955, n. 547) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 aprile 1956, n. 105, S.O.. Si riporta,  di  seguito,  il
          testo vigente dell'art. 27: 
              «Art. 27 (Licenza per il mestiere del  fochino).  -  Le
          operazioni di: 
                a) disgelamento delle dinamiti; 
                b)  confezionamento  ed  innesco  delle   cariche   e
          caricamento dei fori da mina; 
                c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico; 
                d) eliminazione delle cariche inesplose; 
              devono essere effettuate  esclusivamente  da  personale
          munito di  speciale  licenza,  da  rilasciarsi,  su  parere
          favorevole della Commissione tecnica  provinciale  per  gli
          esplosivi, dal Prefetto previo  accertamento  del  possesso
          dei  requisiti  soggettivi  di  idoneita'  da   parte   del
          richiedente all'esercizio del predetto mestiere. 
              La  Commissione,  di  cui  al  comma   precedente,   e'
          integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno  laureato
          in ingegneria e uno in medicina. 
              La  Commissione  deve  accertare   nel   candidato   il
          possesso: 
                a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
          funzionalita' degli arti); 
                b) della  capacita'  intellettuale  e  della  cultura
          generale indispensabili; 
                c) delle cognizioni proprie del mestiere; 
                d) della conoscenza delle norme  di  sicurezza  e  di
          legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei  lavori  da
          mina. 
              Gli aspiranti alla licenza devono  far  pervenire  alla
          Prefettura  competente,  una  domanda   in   carta   libera
          specificante l'oggetto della richiesta, le generalita'  del
          richiedente, il domicilio o recapito. 
              All'esame gli aspiranti devono esibire il  libretto  di
          lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato. 
              A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere  incaricati
          delle  mansioni  indicate  nel  primo  comma  del  presente
          articolo soltanto i fochini muniti di licenza. 
              Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
          esercitato  il  mestiere  ininterrottamente  da  tre  anni,
          possono ottenere la licenza senza esame.». 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, S.O.. Si riporta,  di  seguito,  il
          testo vigente dell'art. 9: 
              «Art. 9 (Competizioni sportive su strada). -  1.  Sulle
          strade ed  aree  pubbliche  sono  vietate  le  competizioni
          sportive con veicoli o animali e  quelle  atletiche,  salvo
          autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata  dal  comune
          in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e
          quelle con animali o con veicoli a trazione  animale.  Essa
          e' rilasciata dalla regione e dalle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano per le gare  atletiche,  ciclistiche  e
          per le gare con animali o con veicoli  a  trazione  animale
          che interessano piu' comuni. Per  le  gare  con  veicoli  a
          motore   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   sentite   le
          federazioni  nazionali  sportive   competenti   e   dandone
          tempestiva   informazione   all'autorita'    di    pubblica
          sicurezza: dalla  regione  e  dalle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
          di  interesse  nazionale;  dalla  regione  per  le   strade
          regionali; dalle province per le  strade  provinciali;  dai
          comuni per le strade comunali.  Nelle  autorizzazioni  sono
          precisate  le  prescrizioni  alle  quali   le   gare   sono
          subordinate. 
              2. Le autorizzazioni di cui al comma  1  devono  essere
          richieste dai promotori almeno quindici giorni prima  della
          manifestazione per  quelle  di  competenza  del  sindaco  e
          almeno trenta giorni prima per le altre  e  possono  essere
          concesse previo nulla  osta  dell'ente  proprietario  della
          strada. 3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni
          motoristiche i promotori devono richiedere  il  nulla  osta
          per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  allegando  il  preventivo  parere   del
          C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
          competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
          riconosciuto il carattere sportivo delle stesse  e  non  si
          creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
          nonche' al traffico ordinario, i promotori devono  avanzare
          le loro richieste  entro  il  trentuno  dicembre  dell'anno
          precedente.  Il  preventivo  parere  del  C.O.N.I.  non  e'
          richiesto  per  le  manifestazioni  di  regolarita'  a  cui
          partecipano i  veicoli  di  cui  all'art.  60,  purche'  la
          velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a  40
          km/h e la manifestazione  sia  organizzata  in  conformita'
          alle  norme   tecnico   sportive   della   federazione   di
          competenza. 
              4.   L'autorizzazione   per    l'effettuazione    delle
          competizioni previste dal programma di cui al comma 3  deve
          essere richiesta, almeno trenta  giorni  prima  della  data
          fissata per la competizione, ed e' subordinata al  rispetto
          delle norme  tecnico-sportive  e  di  sicurezza  vigenti  e
          all'esito favorevole del collaudo del percorso  di  gara  e
          delle  attrezzature  relative,  effettuato  da  un  tecnico
          dell'ente  proprietario   della   strada,   assistito   dai
          rappresentanti   dei    Ministeri    dell'interno,    delle
          infrastrutture   e    dei    trasporti,    unitamente    ai
          rappresentanti  degli  organi  sportivi  competenti  e  dei
          promotori.  Tale  collaudo  puo'  essere   omesso   quando,
          anziche' di  gare  di  velocita',  si  tratti  di  gare  di
          regolarita' per le quali  non  sia  ammessa  una  velocita'
          media eccedente 50 km/h sulle  tratte  da  svolgersi  sulle
          strade aperte  al  traffico  e  80  km/h  sulle  tratte  da
          svolgersi sulle strade  chiuse  al  traffico;  il  collaudo
          stesso e' sempre necessario per  le  tratte  in  cui  siano
          consentite velocita' superiori ai detti limiti. 
              4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'art. 193,  i
          veicoli  che  partecipano  alle  competizioni  motoristiche
          sportive di cui al  presente  articolo  possono  circolare,
          limitatamente agli  spostamenti  all'interno  del  percorso
          della competizione e per il tempo  strettamente  necessario
          per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'art.
          78. 
              5. Nei casi in cui, per motivate necessita',  si  debba
          inserire una competizione non  prevista  nel  programma,  i
          promotori, prima di chiedere  l'autorizzazione  di  cui  al
          comma   4,   devono   richiedere   al    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti il  nulla  osta  di  cui  al
          comma 3 almeno sessanta giorni  prima  della  competizione.
          L'autorita' competente puo'  concedere  l'autorizzazione  a
          spostare la data di effettuazione  indicata  nel  programma
          quando gli organi sportivi  competenti  lo  richiedano  per
          motivate necessita',  dandone  comunicazione  al  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              6.  Per  tutte  le  competizioni  sportive  su  strada,
          l'autorizzazione e' altresi' subordinata alla  stipula,  da
          parte dei promotori, di un contratto di  assicurazione  per
          la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge  24
          dicembre  1969,  n.  990  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni.  L'assicurazione  deve  coprire  altresi'  la
          responsabilita' dell'organizzazione degli  altri  obbligati
          per i danni comunque causati alle strade  e  alle  relative
          attrezzature. I limiti  di  garanzia  sono  previsti  dalla
          normativa vigente. 
              6-bis Quando la sicurezza della circolazione  lo  renda
          necessario,  nel   provvedimento   di   autorizzazione   di
          competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta  la
          scorta da parte di uno degli organi  di  cui  all'art.  12,
          comma 1, ovvero, in loro vece o in  loro  ausilio,  di  una
          scorta tecnica effettuata da  persone  munite  di  apposita
          abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di  polizia,
          l'organo  adito  puo'  autorizzare  gli  organizzatori   ad
          avvalersi, in sua vece  o  in  suo  ausilio,  della  scorta
          tecnica  effettuata  a   cura   di   personale   abilitato,
          fissandone  le   modalita'   ed   imponendo   le   relative
          prescrizioni. 
              6-ter   Con   disciplinare   tecnico,   approvato   con
          provvedimento    dirigenziale    del    Ministero     delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno, sono stabiliti  i  requisiti  e  le
          modalita' di  abilitazione  delle  persone  autorizzate  ad
          eseguire la scorta tecnica ai  sensi  del  comma  6-bis,  i
          dispositivi e le caratteristiche  dei  veicoli  adibiti  al
          servizio  di  scorta  nonche'  le  relative  modalita'   di
          svolgimento. L'abilitazione  e'  rilasciata  dal  Ministero
          dell'interno. 
              6-quater Per le competizioni ciclistiche o  podistiche,
          ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si
          svolgono all'interno del territorio comunale, o  di  comuni
          limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta
          puo' essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata,
          se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
          sensi del comma 6-ter. 
              7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
          tempestivamente al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, ai fini della predisposizione del programma  per
          l'anno  successivo,  le   risultanze   della   competizione
          precisando  le   eventuali   inadempienze   rispetto   alla
          autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o
          incidenti. 
              7-bis Salvo  che,  per  particolari  esigenze  connesse
          all'andamento plano-altimetrico  del  percorso,  ovvero  al
          numero dei partecipanti, sia necessaria la  chiusura  della
          strada, la validita'  dell'autorizzazione  e'  subordinata,
          ove  necessario,  all'esistenza  di  un  provvedimento   di
          sospensione temporanea della circolazione in occasione  del
          transito dei partecipanti ai sensi dell'art.  6,  comma  1,
          ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art.  7,  comma
          1. 
              8. Fuori dei casi previsti dal  comma  8-bis,  chiunque
          organizza una competizione sportiva indicata  nel  presente
          articolo senza esserne autorizzato  nei  modi  previsti  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 169 (70) ad euro 680 (70) , se si  tratta  di
          competizione sportiva atletica, ciclistica o  con  animali,
          ovvero di una somma da euro 849 (70) ad euro 3.396  (70)  ,
          se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
          In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato
          divieto di effettuare la competizione, secondo le norme  di
          cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
              8-bis (abrogato) 
              9. Chiunque non  ottemperi  agli  obblighi,  divieti  o
          limitazioni  a   cui   il   presente   articolo   subordina
          l'effettuazione di una competizione sportiva, e  risultanti
          dalla relativa autorizzazione, e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  85  ad
          euro 338, se si tratta di competizione  sportiva  atletica,
          ciclistica o con animali, ovvero di una somma da  euro  169
          ad euro 680, se si  tratta  di  competizione  sportiva  con
          veicoli a motore.». 
              - La legge 11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
          protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per   il
          prelievo venatorio) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          25 febbraio 1992, n. 46. Si riporta, di seguito,  il  testo
          vigente dell'art. 27: 
              «Art. 27 (Vigilanza venatoria). - 1. La vigilanza sulla
          applicazione della presente legge e delle  leggi  regionali
          e' affidata: 
                a) agli agenti dipendenti degli enti locali  delegati
          dalle regioni. A tali  agenti  e'  riconosciuta,  ai  sensi
          della legislazione  vigente,  la  qualifica  di  agenti  di
          polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.  Detti  agenti
          possono portare durante il servizio  e  per  i  compiti  di
          istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonche'  armi
          con proiettili a narcotico.  Le  armi  di  cui  sopra  sono
          portate e detenute in conformita'  al  regolamento  di  cui
          all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65; 
                b)  alle  guardie   volontarie   delle   associazioni
          venatorie, agricole e di  protezione  ambientale  nazionali
          presenti   nel   Comitato   tecnico    faunistico-venatorio
          nazionale e  a  quelle  delle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute dal Ministero  dell'ambiente,  alle
          quali sia riconosciuta la qualifica di guardia  giurata  ai
          sensi del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
              2. La  vigilanza  di  cui  al  comma  1  e',  altresi',
          affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del  Corpo
          forestale  dello  Stato,  alle  guardie  addette  a  parchi
          nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di  polizia
          giudiziaria, alle guardie  giurate  comunali,  forestali  e
          campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e'  affidata
          altresi' alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute  da
          leggi regionali. 
              3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni,  di  norma,
          nell'ambito   della    circoscrizione    territoriale    di
          competenza. 
              4. La  qualifica  di  guardia  volontaria  puo'  essere
          concessa, a norma del testo unico delle leggi  di  pubblica
          sicurezza, a cittadini  in  possesso  di  un  attestato  di
          idoneita' rilasciato dalle regioni  previo  superamento  di
          apposito esame. Le  regioni  disciplinano  la  composizione
          delle commissioni preposte a tale esame garantendo in  esse
          la  presenza  tra  loro  paritaria  di  rappresentanti   di
          associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. 
              5. Agli agenti di cui ai commi 1 e  2  con  compiti  di
          vigilanza e' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito  del
          territorio in cui  esercitano  le  funzioni.  Alle  guardie
          venatorie  volontarie  e'  vietato  l'esercizio   venatorio
          durante l'esercizio delle loro funzioni. 
              6. I corsi di preparazione  e  di  aggiornamento  delle
          guardie per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  vigilanza
          sull'esercizio  venatorio,  sulla  tutela  dell'ambiente  e
          della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole,
          possono essere organizzati anche dalle associazioni di  cui
          al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione. 
              7. Le province  coordinano  l'attivita'  delle  guardie
          volontarie  delle  associazioni  agricole,   venatorie   ed
          ambientaliste. 
              8.  Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle   foreste,
          d'intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente,  garantisce  il
          coordinamento in ordine alle attivita'  delle  associazioni
          di cui al comma 1, lettera b), rivolte  alla  preparazione,
          aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie. 
              9. I cittadini in possesso, a  norma  del  testo  unico
          delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  della  qualifica  di
          guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore
          della presente legge,  non  necessitano  dell'attestato  di
          idoneita' di cui al comma 4.». 
              -  Il  regio  decreto   8   ottobre   1931,   n.   1604
          (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1932, n. 18.
          Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 31: 
              «Art. 31. - Le  province,  i  comuni,  i  consorzi,  le
          associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare
          e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere
          alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque  pubbliche,
          quanto in quelle private. 
              Gli agenti debbono possedere  i  requisiti  determinati
          dall'art. 81  del  regolamento  20  agosto  1909,  n.  666,
          prestare  giuramento  davanti   al   pretore,   ed   essere
          singolarmente riconosciuti  dal  prefetto.  Essi,  ai  fini
          della sorveglianza sulla pesca, hanno qualita' di agenti di
          polizia giudiziaria.». 
              - Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4  (Misure
          per il riassetto della normativa  in  materia  di  pesca  e
          acquacoltura, a norma dell'art. 28  della  legge  4  giugno
          2010, n. 96)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1
          febbraio 2012, n. 26. Si  riporta,  di  seguito,  il  testo
          vigente dell'art. 22: 
              «Art. 22 (Vigilanza e controllo).  -  1.  Il  Ministero
          delle  politiche  agricole,  alimentari   e   forestali   -
          Direzione    generale    della    pesca     marittima     e
          dell'acquacoltura, in qualita' di autorita'  competente  ai
          sensi dell'art. 5, paragrafo 5,  del  regolamento  (CE)  n.
          1224/2009, coordina le attivita' di controllo. 
              2. Ai fini  dell'espletamento  delle  funzioni  di  cui
          all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il  Ministero
          delle  politiche  agricole,  alimentari   e   forestali   -
          Direzione    Generale    della    pesca     marittima     e
          dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie  di
          porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. 
              3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul  commercio
          e sulla somministrazione  dei  prodotti  di  essa,  nonche'
          l'accertamento delle infrazioni  sono  affidati,  sotto  la
          direzione dei comandanti delle  Capitanerie  di  Porto,  al
          personale  civile  e  militare   dell'Autorita'   marittima
          centrale  e  periferica,  alle  Guardie  di   finanza,   ai
          Carabinieri, agli Agenti  di  pubblica  sicurezza  ed  agli
          agenti giurati di cui al comma 4. 
              4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali
          possono nominare,  mantenendoli  a  proprie  spese,  agenti
          giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. 
              5. Gli  agenti  giurati  di  cui  al  comma  4  debbono
          possedere i requisiti  previsti  dalle  leggi  di  pubblica
          sicurezza. La loro nomina,  previo  parere  favorevole  del
          capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le  norme
          previste dalle leggi di pubblica sicurezza. 
              6. Ai soggetti di cui  al  comma  3,  e'  riconosciuta,
          qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali
          o agenti di  polizia  giudiziaria,  secondo  le  rispettive
          attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai  sensi
          dell'art. 55, ultimo comma, del codice di procedura penale. 
              7. Gli incaricati del controllo sulla  pesca  marittima
          possono  accedere  in  ogni  momento  presso  le  navi,   i
          galleggianti,  gli  stabilimenti  di  pesca,  i  luoghi  di
          deposito    e    di    vendita,    commercializzazione    e
          somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti
          della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle  norme
          sulla disciplina della pesca.». 
              - La legge 18 aprile 1975, n.  110  (Norme  integrative
          della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
          munizioni e degli esplosivi) e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105. Si riporta,  di  seguito,
          il testo vigente dell'art. 31: 
              «Art. 31 (Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno). -
          Ferme restando le disposizioni sul Tiro a  segno  nazionale
          contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel  testo
          unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia   di
          ordinamento militare, i direttori e  gli  istruttori  delle
          sezioni  dell'Unione  di  tiro  a  segno  nazionale  devono
          munirsi di apposita licenza del  prefetto,  da  rilasciarsi
          previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti
          di cui al precedente art. 9. 
              La capacita'  tecnica  e'  presunta  nei  confronti  di
          coloro che esercitano la propria  attivita'  in  seno  alle
          sezioni del  tiro  a  segno  all'entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              I  presidenti  delle  sezioni  di  tiro  a  segno  sono
          obbligati a tenere costantemente aggiornati: 
              a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita'; 
              b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa
          descrizione  per  numero  di  matricola,   tipo,   calibro,
          fabbrica e nazionalita', con  richiamo  ai  titoli  che  ne
          legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma
          dell'art. 38  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; 
              c) il registro di carico e scarico  per  le  munizioni,
          con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori; 
              d)  un  registro  sulle   frequenze   in   cui   devono
          giornalmente annotarsi le  generalita'  di  coloro  che  si
          esercitano  al  tiro,  con  l'indicazione  delle  armi   da
          ciascuno impiegate nonche'  degli  orari  di  inizio  e  di
          conclusione delle singole esercitazioni. 
              Gli atti di  cui  al  precedente  comma  devono  essere
          esibiti ad ogni  richiesta  degli  ufficiali  o  agenti  di
          pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma
          ogni qualvolta procedono al loro esame. 
              I  presidenti  delle  sezioni  di  tiro  a  segno  sono
          responsabili dell'osservanza delle disposizioni  del  primo
          comma dell'art. 20 della presente legge. 
              La vidimazione della carta di  riconoscimento  prevista
          dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635,  e'
          attribuita all'autorita' provinciale di pubblica  sicurezza
          che  vi  procede  secondo  le  competenze  stabilite  dagli
          articoli 42 e 44 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, previo  accertamento  dei  requisiti  soggettivi
          prescritti per il rilascio delle licenze di porto d' armi. 
              Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il
          trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo  e'
          punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda
          da  euro  206  (lire  400.000)  (94)  a  euro  1.032  (lire
          2.000.000).».