Art. 3 Norma finanziaria 1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformita' a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, 14 dicembre 2000, 22 dicembre 2000 e 21 marzo 2001 in materia di polizia amministrativa. 2. Al finanziamento in via definitiva delle funzioni e dei compiti spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, si provvede entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le leggi statali di modifica del Titolo IV della legge costituzionale n. 1/1963, ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge costituzionale medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 febbraio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Minniti, Ministro dell'interno Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3: - Si riporta il testo vigente dell'art. 63, comma quinto, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1): «Art. 63. - (Omissis). Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.».