Art. 3
Norma finanziaria
1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via
provvisoria, in conformita' a quanto previsto dai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, 14 dicembre
2000, 22 dicembre 2000 e 21 marzo 2001 in materia di polizia
amministrativa.
2. Al finanziamento in via definitiva delle funzioni e dei compiti
spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, si provvede entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le
leggi statali di modifica del Titolo IV della legge costituzionale n.
1/1963, ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge
costituzionale medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 febbraio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Minniti, Ministro dell'interno
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 63, comma
quinto, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1):
«Art. 63. - (Omissis).
Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun
membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in
ogni caso, sentita la Regione.».