Art. 10 Strumenti finanziari 1. Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorita'. Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli da 37 a 46, e ai regolamenti elencati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
Note all'art. 10: - Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,ยป si rimanda alle note dell'articolo 1.