Art. 10 
 
                        Strumenti finanziari 
 
  1. Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al  fine
di contribuire al  conseguimento  di  obiettivi  specifici  stabiliti
nell'ambito di una  priorita'.  Le  spese  sostenute  nell'ambito  di
strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli  da  37  a  46,  e  ai
regolamenti elencati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1303/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013,ยป si rimanda alle note dell'articolo 1.