Art. 11 Spese connesse all'operazione 1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purche' previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita', ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicita' dell'operazione medesima. 2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1299/2013. 3. Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico, costituiscono spesa ammissibile limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del programma e senza pregiudizio per l'azione di responsabilita' nei confronti dei soggetti inadempienti.
Note all'art. 11: - Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1. Il regolamento delegato (UE) 2015/1516 della Commissione, del 10 giugno 2015, che stabilisce, in conformita' al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 239 del 15 settembre 2015. - Per il riferimento al regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, si rimanda alle note dell'articolo 1.