Art. 11 
 
                    Spese connesse all'operazione 
 
  1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai  beneficiari,  connesse
all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute
dalla  pubblica  amministrazione,  purche'  previste  dall'operazione
stessa ed  approvate  dall'Autorita'  di  gestione  o  sotto  la  sua
responsabilita',  ivi  comprese  quelle  di  valutazione,  controllo,
informazione e pubblicita' dell'operazione medesima. 
  2. Sono ammissibili le spese sostenute per la  costituzione  ed  il
funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui
all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1299/2013. 
  3. Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di
un'operazione, gli importi liquidati dalla  pubblica  amministrazione
per sostenere le inottemperanze contributive di un beneficiario o  di
un aggiudicatario  di  un  contratto  pubblico,  costituiscono  spesa
ammissibile limitatamente alla parte corrispondente  agli  emolumenti
comunque ammessi  al  sostegno  finanziario  del  programma  e  senza
pregiudizio  per  l'azione  di  responsabilita'  nei  confronti   dei
soggetti inadempienti. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1303/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, si rimanda alle note dell'articolo 1. 
              Il   regolamento   delegato   (UE)   2015/1516    della
          Commissione,  del  10  giugno  2015,  che  stabilisce,   in
          conformita' al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  un  tasso  forfettario  per  le
          operazioni  finanziate   dai   fondi   strutturali   e   di
          investimento  europei  nel  settore  della  ricerca,  dello
          sviluppo e dell'innovazione e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea n. L  239  del  15  settembre
          2015. 
              - Per il riferimento al regolamento  delegato  (UE)  n.
          480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014,  che  integra
          il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, si rimanda alle note dell'articolo 1.