Art. 13 
 
                        Spese non ammissibili 
 
  1. Oltre alle disposizioni di cui  all'articolo  69,  paragrafo  3,
lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non  sono  ammissibili
nel  contesto  dei  Fondi  SIE  e  fatte  salve  le  previsioni   dei
regolamenti specifici di ciascun Fondo, i  costi  relativi  a  multe,
penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonche' le  spese  relative  ad
operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno,
dai regolamenti specifici di ciascun Fondo. 
  2. Non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE i seguenti altri
costi: 
    a) i deprezzamenti e le passivita'; 
    b) gli interessi di mora; 
    c) le commissioni  per  operazioni  finanziarie,  le  perdite  di
cambio e gli altri oneri meramente finanziari. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il riferimento al Regolamento (UE)  n.  1303/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.