Art. 14 
 
                Operazioni che generano entrate nette 
 
  1. Le  spese  sostenute  nell'ambito  di  operazioni  che  generano
entrate nette nel corso della loro attuazione  sono  ammissibili  nel
rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  65,  paragrafo  8,  del
regolamento (UE) n. 1303/2013. 
  2. Le  spese  sostenute  nell'ambito  di  operazioni  che  generano
entrate nette  dopo  il  loro  completamento  sono  ammissibili  alle
condizioni e nei limiti di cui all'articolo 61, paragrafi da 1  a  6,
del regolamento (UE) n. 1303/2013, fatte salve le deroghe di  cui  ai
paragrafi 7 e 8 dello stesso articolo. 
  3. Per le operazioni nel settore della ricerca,  dello  sviluppo  e
dell'innovazione che non rientrano nelle deroghe di cui ai  paragrafi
7 e 8 dell'articolo 61 del regolamento (UE)  n.  1303/2013,  ai  fini
dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate  nette  di
cui al citato articolo 61, paragrafo 3, lettera a),  del  regolamento
(UE) n. 1303/2013, il tasso forfettario e' stabilito dall'articolo  2
del regolamento delegato (UE) n. 1516/2015. 
  4. Il metodo di calcolo delle entrate  nette  attualizzate  di  cui
all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b),  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 e' stabilito  dall'articolo  15  del  regolamento  (UE)  n.
480/2014. 
  5. L'Autorita'  di  gestione  puo'  applicare  la  deroga  prevista
dall'articolo 61, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n.
1303/2013. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1303/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, si rimanda alle note dell'articolo 1. 
              - Per il riferimento al Regolamento  delegato  (UE)  n.
          480/2014 della Commissione, del 3 marzo  2014,  si  rimanda
          alle note dell'articolo 1.