Art. 15 Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse 1. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e' una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. 2. Costituisce, altresi', spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione. 3. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purche' direttamente afferenti a dette operazioni. 4. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti. 5. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonche' le spese per contabilita' o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilita' o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorita' di gestione. 6. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o piu' conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili. 7. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una societa' di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorita' di gestione.
Note all'art. 15: - Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.