Art. 15 
 
             Imposta sul valore aggiunto, spese legali, 
                    oneri e altre imposte e tasse 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  69,  paragrafo  3,  lettera  c),  del
regolamento (UE) n. 1303/2013 l'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e'  una  spesa
ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel  rispetto  della
normativa nazionale di riferimento. 
  2. Costituisce, altresi', spesa ammissibile l'imposta di  registro,
in quanto afferente a un'operazione. 
  3.  Ogni  altro  tributo  od   onere   fiscale,   previdenziale   e
assicurativo per operazioni  cofinanziate  da  parte  dei  Fondi  SIE
costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia  recuperabile
dal beneficiario, purche' direttamente afferenti a dette operazioni. 
  4. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi  debitori  pagati
dall'intermediario designato, prima del pagamento  del  saldo  finale
del programma operativo, sono ammissibili,  previa  detrazione  degli
interessi creditori percepiti sugli acconti. 
  5. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e  le
spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e  le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonche' le spese per
contabilita'  o  audit,  se  direttamente   connesse   all'operazione
cofinanziata e necessarie per la  sua  preparazione  o  realizzazione
ovvero, nel caso delle  spese  per  contabilita'  o  audit,  se  sono
connesse con i requisiti prescritti dall'Autorita' di gestione. 
  6. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di  uno
o piu' conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili. 
  7. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una  societa'  di
assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora
tali  garanzie  siano  previste  dalle   normative   vigenti   o   da
prescrizioni dell'Autorita' di gestione. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1303/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.