Art. 16 
 
                     Acquisto di materiale usato 
 
  1. L'acquisto di materiale  usato  e'  spesa  ammissibile  se  sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    a)  il  venditore  rilascia  una  dichiarazione   attestante   la
provenienza esatta del materiale e che lo  stesso,  nel  corso  degli
ultimi sette anni, non ha beneficiato di un  contributo  nazionale  o
europeo; 
    b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al  suo  valore
di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo; 
    c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono
adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle  norme  e
agli standard pertinenti.