Art. 17 
 
                         Acquisto di terreni 
 
  1. L'acquisto di terreni, salvo  quanto  previsto  dai  regolamenti
specifici di ciascun fondo, rappresenta una spesa  ammissibile,  alle
seguenti condizioni: 
    a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del  terreno
e gli obiettivi dell'operazione; 
    b) la percentuale rappresentata  dall'acquisto  del  terreno  non
puo'  superare  il  10  per  cento  della  spesa  totale  ammissibile
dell'operazione considerata, con l'eccezione dei casi  menzionati  ai
commi 2 e 3; 
    c) la presentazione di una perizia giurata di parte,  redatta  da
un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali
vigenti, nonche' dei codici di condotta, indipendente o,  debitamente
autorizzato che attesti il valore di mercato del  terreno,  solo  nei
casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso. 
  2. Per i siti in stato di  degrado  e  per  quelli  precedentemente
adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite di  cui
al comma 1, lettera b), e' aumentato al 15 per cento. 
  3. Nel caso di operazioni a  tutela  dell'ambiente,  la  spesa  per
l'acquisto  di  terreni  puo'  essere  ammessa  per  una  percentuale
superiore a quella di cui al comma 1,  lettera  b),  e  al  comma  2,
quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: 
    a) l'acquisto e' stato  effettuato  sulla  base  di  giustificati
motivi e  di  una  decisione  positiva  da  parte  dell'Autorita'  di
gestione; 
    b) il terreno e'  destinato  all'uso  stabilito  per  un  periodo
determinato nella decisione di cui alla lettera a); 
    c) il terreno non ha una  destinazione  agricola  salvo  in  casi
debitamente giustificati decisi dall'Autorita' di gestione; 
    d)  l'acquisto  e'  effettuato  da   parte   o   per   conto   di
un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico. 
  4. Nel caso di  strumenti  finanziari,  l'acquisto  di  terreni  e'
ammissibile ai sensi e per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  37,
paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nei limiti  di  cui
all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.