Art. 18 Acquisto di edifici 1. L'acquisto di edifici gia' costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun Fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purche' sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni: a) che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17, che attesti il valore di mercato del bene e la conformita' dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonche' alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata; b) che le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse; c) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo; d) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorita' di gestione; e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalita' dell'operazione. 2. L'edificio puo' ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso e' conforme alle attivita' ammissibili dal Fondo SIE interessato. 3. Nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di immobili e' ammissibile ai sensi e per le finalita' di cui all'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.