Art. 18 
 
                         Acquisto di edifici 
 
  1. L'acquisto di edifici gia' costruiti, salvo quanto previsto  dai
regolamenti  specifici  di  ciascun  Fondo,  costituisce  una   spesa
ammissibile  nei  limiti  dell'importo  indicato  nella  lettera  a),
purche' sia direttamente connesso all'operazione in  questione,  alle
seguenti condizioni: 
    a) che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un
valutatore qualificato  come  indicato  alla  lettera  c),  comma  1,
dell'articolo 17, che attesti il valore di  mercato  del  bene  e  la
conformita' dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed  edilizie
vigenti, nonche' alle disposizioni dettate a tutela del  paesaggio  e
degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata; 
    b) che le eventuali opere abusive siano marginali  rispetto  alle
opere realizzate e siano esplicitati  i  punti  non  conformi  quando
l'operazione  prevede  la  loro   regolarizzazione   da   parte   del
beneficiario, al  cui  compimento  rimane  condizionata  l'erogazione
delle risorse; 
    c) che l'immobile non abbia fruito,  nel  corso  dei  dieci  anni
precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo; 
    d) che l'immobile sia utilizzato per la  destinazione  e  per  il
periodo stabiliti dall'Autorita' di gestione; 
    e) che l'edificio sia  utilizzato  conformemente  alle  finalita'
dell'operazione. 
  2. L'edificio puo' ospitare servizi  dell'amministrazione  pubblica
solo quando tale uso e' conforme alle attivita' ammissibili dal Fondo
SIE interessato. 
  3. Nel caso di strumenti  finanziari,  l'acquisto  di  immobili  e'
ammissibile ai sensi e per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  37,
paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.