Art. 19 
 
                        Locazione finanziaria 
 
  1. Fatta salva l'ammissibilita' della spesa per locazione  semplice
o per noleggio, la spesa per la locazione  finanziaria  (leasing)  e'
ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni: 
    a) nel caso in cui il beneficiario  del  cofinanziamento  sia  il
concedente: 
      1)  il  cofinanziamento  e'  utilizzato  al  fine  di   ridurre
l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene  oggetto  del
contratto di locazione finanziaria; 
      2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola
di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile
del bene oggetto del contratto; 
      3) in caso di risoluzione del contratto  prima  della  scadenza
del periodo di durata minima,  senza  la  previa  approvazione  delle
autorita' competenti, il concedente  si  impegna  a  restituire  alle
autorita'  nazionali  interessate,  mediante   accredito   al   fondo
appropriato, la parte della  sovvenzione  europea  corrispondente  al
periodo residuo; 
      4) l'acquisto del bene da parte del concedente,  comprovato  da
una fattura quietanzata o da  un  documento  contabile  avente  forza
probatoria  equivalente,  costituisce   la   spesa   ammissibile   al
cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non puo'  superare  il
valore di mercato del bene dato in locazione; 
      5) non sono ammissibili le  spese  attinenti  al  contratto  di
leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il  margine  del
concedente, i costi di  rifinanziamento  degli  interessi,  le  spese
generali, gli oneri assicurativi; 
      6) l'aiuto versato al concedente e'  utilizzato  interamente  a
vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di  tutti
i canoni pagati nel periodo contrattuale; 
      7) il  concedente  dimostra  che  il  beneficio  dell'aiuto  e'
trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta  dei
pagamenti dei  canoni  o  con  un  metodo  alternativo  che  fornisca
assicurazioni equivalenti; 
    b) nel caso  in  cui  il  beneficiario  del  cofinanziamento  sia
l'utilizzatore: 
      1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente,  comprovati
da una fattura quietanzata o da un documento contabile  avente  forza
probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile; 
      2) nel caso di contratti di  locazione  finanziaria  contenenti
una clausola di riacquisto o che prevedono  una  durata  contrattuale
minima corrispondente alla vita utile  del  bene,  l'importo  massimo
ammissibile non puo' superare il valore di mercato del bene; non sono
ammissibili le altre spese connesse al contratto,  tra  cui  tributi,
interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali,  oneri
assicurativi; 
      3) l'aiuto relativo ai contratti di  locazione  finanziaria  di
cui al numero 2) e' versato all'utilizzatore  in  una  o  piu'  quote
sulla base  dei  canoni  effettivamente  pagati;  se  la  durata  del
contratto supera il  termine  finale  per  la  contabilizzazione  dei
pagamenti  ai  fini  dell'intervento  cofinanziato,  e'   ammissibile
soltanto  la  spesa   relativa   ai   canoni   esigibili   e   pagati
dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai
fini dell'intervento; 
      4) nel caso di  contratti  di  locazione  finanziaria  che  non
contengono un patto di retrovendita e la cui durata e'  inferiore  al
periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i  canoni  sono
ammissibili in proporzione alla durata  dell'operazione  ammissibile;
e' onere dell'utilizzatore dimostrare che  la  locazione  finanziaria
costituisce il metodo piu' economico per acquisire  l'uso  del  bene;
nel caso in cui risulti che i costi  sono  inferiori  utilizzando  un
metodo alternativo, quale la locazione semplice  del  bene,  i  costi
supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile; 
    c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto  di
vendita  e  conseguente   retrolocazione   finanziaria   sono   spese
ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto  del  bene
non sono ammissibili.