Art. 2 
 
                          Principi generali 
 
  1. I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma  di
sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari  o
una combinazione degli stessi. 
  2. Affinche' una spesa possa essere  ritenuta  ammissibile,  devono
essere soddisfatti i  requisiti  di  carattere  generale  di  seguito
elencati, fatto salvo quanto previsto al comma 4  per  il  FEAMP.  La
spesa deve essere: 
    a)  pertinente  ed  imputabile   ad   un'operazione   selezionata
dall'Autorita'  di  gestione  o   sotto   la   sua   responsabilita',
conformemente alla normativa applicabile; 
    b) effettivamente sostenuta  dal  beneficiario  e  comprovata  da
fatture quietanzate o  giustificata  da  documenti  contabili  aventi
valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da
idonea   documentazione    comunque    attestante    la    pertinenza
all'operazione della spesa sostenuta, fatto salvo quanto previsto per
le forme di sostegno di cui agli articoli 67,  paragrafo  1,  lettere
b), c) e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 1303/2013, nonche' all'articolo 14 del  regolamento  (UE)  n.
1304/2013; 
    c) sostenuta nel periodo  di  ammissibilita'  delle  spese,  come
previsto dall'articolo 3; 
    d) tracciabile ovvero  verificabile  attraverso  una  corretta  e
completa tenuta della  documentazione  al  fine  di  assicurare,  con
riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo
in conformita' con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1,  in
particolare, lettere b), c), d), e), f) e j), del regolamento (UE) n.
480/2014. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della
normativa di riferimento,  fatti  salvi  i  limiti  piu'  restrittivi
fissati dall'Autorita' di gestione e fermo  restando  il  divieto  di
artificioso frazionamento; 
    e) contabilizzata, in conformita' alle disposizioni di  legge  ed
ai principi contabili e, se del caso,  sulla  base  delle  specifiche
disposizioni dell'Autorita' di gestione. 
  3.  Le  spese   ammissibili   nell'ambito   di   un'operazione   di
partenariato pubblico-privato (PPP) sono  disciplinate  dall'articolo
64 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
  4. Con  riguardo  alle  operazioni  a  valere  sul  FEAMP  che  non
comportano spese del beneficiario, la spesa  ammissibile  e'  l'aiuto
pubblico erogato al beneficiario. 
  5. L'ammissibilita' delle spese riguardanti un'operazione sostenuta
da uno o piu' Fondi SIE  o  da  uno  o  piu'  programmi  e  da  altri
strumenti dell'Unione e' disciplinata dalle disposizioni  di  cui  al
paragrafo 11 dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1303/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, si rimanda alle note dell'articolo 1. 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1304/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, si rimanda alle note dell'articolo 1. 
              - Per il riferimento al regolamento  delegato  (UE)  n.
          480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014,  che  integra
          il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, si rimanda alle note dell'articolo 1.