Art. 20 
 
              Ammissibilita' sulla base dell'ubicazione 
                          delle operazioni 
 
  1. Sono ammissibili le spese relative alle operazioni  cofinanziate
dai Fondi SIE situate nell'area geografica, o  categoria  di  regioni
nel caso del FESR e FSE,  dove  interviene  il  programma  operativo,
conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento  (UE)  n.
1303/2013. 
  2. Le deroghe alla regola generale di cui al comma 1, per il  FESR,
nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della  crescita  e
dell'occupazione», per il FEAMP e per il FEASR sono  consentite  alle
condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 70, paragrafi 2 e 3,
del regolamento  (UE)  n.  1303/2013  e  nel  rispetto  delle  regole
specifiche di ciascun Fondo. In particolare,  ulteriori  disposizioni
specifiche  applicabili  al  FEAMP  e   al   FEASR   sono   previste,
rispettivamente, dagli articoli 64, 74 e 75 del regolamento  (UE)  n.
508/2014 e dagli articoli 44 e 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 
  3. Le deroghe specifiche per il FSE  sono  stabilite  dall'articolo
13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013. 
  4.  Per  i  programmi  dell'obiettivo  «Cooperazione   territoriale
europea» si applicano le disposizioni  specifiche  previste  a  norma
dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1303/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, si rimanda alle note dell'articolo 1. 
              - Per il riferimento al regolamento  (UE)  n.  508/2014
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
          si rimanda alle note dell'articolo 1. 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1305/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  Fondo
          europeo agricolo per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  che
          abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005  del  Consiglio  si
          rimanda alle note dell'articolo 1. 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1304/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013 relativo al Fondo sociale  europeo  e  che  abroga  il
          regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio si rimanda alle
          note dell'articolo 1. 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1299/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, recante disposizioni specifiche per il  sostegno  del
          Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  all'obiettivo   di
          cooperazione territoriale  europea  si  rimanda  alle  note
          dell'articolo 1.