Art. 21 
 
                     Stabilita' delle operazioni 
 
  1. Le spese sostenute per la  realizzazione  di  un'operazione  che
comporta investimenti in  infrastrutture  o  investimenti  produttivi
nell'ambito  di  un  programma  cofinanziato  sono   ammissibili   se
l'operazione  e'  stabile  in   conformita'   con   quanto   previsto
dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
  2. Il periodo di cinque  anni  puo'  essere  ridotto  a  tre  dalle
Autorita' di gestione dei programmi operativi nei  casi  relativi  al
mantenimento degli investimenti o di posti  di  lavoro  creati  dalle
PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato. 
  3. Nei casi di operazioni  in  cui  non  sono  stati  rispettati  i
requisiti di stabilita' prescritti si applicano i paragrafi 2, 3 e  4
dell'articolo 71. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1304/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013 relativo al Fondo sociale  europeo  e  che  abroga  il
          regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio si rimanda alle
          note dell'articolo 1.