Art. 22 
 
                Spese relative all'Assistenza tecnica 
 
  1. Le spese sostenute per le attivita' di  preparazione,  gestione,
sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di
rete, risoluzione  dei  reclami,  controllo  e  audit  dei  programmi
operativi,  nonche'  quelle   sostenute   per   ridurre   gli   oneri
amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici
per lo scambio di dati, e azioni mirate  a  rafforzare  la  capacita'
delle autorita' degli Stati membri e dei beneficiari di  amministrare
e  utilizzare  tali  Fondi,  sono  ammissibili  nei  limiti  di   cui
all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le spese  relative
alla risoluzione dei reclami sono ammissibili limitatamente ai  costi
sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attivita' di gestione,
analisi e definizione dei reclami medesimi. Sono ammissibili le spese
sostenute dalla pubblica amministrazione al  fine  di  avvalersi  del
personale  interno,   di   consulenze   professionali,   di   servizi
tecnico-specialistici, nonche' delle dotazioni strumentali necessarie
per le attivita' riportate al presente comma. 
  2. Sono ammissibili, altresi', le spese sostenute per azioni tese a
rafforzare la capacita' dei partner interessati a norma dell'articolo
5, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e  per
sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. 
  3. Le spese relative alle azioni di cui ai  commi  1  e  2  possono
interessare periodi di programmazione precedenti e successivi. 
  4. Il FEASR puo' finanziare anche le azioni di cui agli articoli da
51 a 54, Capo III, del regolamento (UE) n. 1305/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio. 
  5. Nell'ambito del FEAMP, in base  all'articolo  78,  paragrafo  1,
lettera b), del regolamento (UE)  n.  508/2014  sono  ammissibili  le
spese relative  all'istituzione  di  reti  nazionali  allo  scopo  di
diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacita'  e  lo
scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra gruppi  di
azione locale nel settore della pesca  (FLAG)  nel  territorio  dello
Stato membro. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1304/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013 relativo al Fondo sociale  europeo  e  che  abroga  il
          regolamento (CE) n. 1081/2006  del  Consiglio,  si  rimanda
          alle note dell'articolo 1. 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1305/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  Fondo
          europeo agricolo per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  che
          abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del  Consiglio,  si
          rimanda alle note dell'articolo 1. 
              - Per il riferimento al regolamento  (UE)  n.  508/2014
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
          si rimanda alle note dell'articolo 1.