Art. 4 
 
            Norme specifiche in materia di ammissibilita' 
          in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile 
 
  1. Le sovvenzioni e  l'assistenza  rimborsabile  sono  disciplinate
dall'articolo  67  del  regolamento  (UE)   n.   1303/2013,   nonche'
dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013. 
  2. In particolare, gli importi di cui al  comma  1  possono  essere
definiti, in conformita' alle lettere b), c) e  d)  dell'articolo  67
del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013,   anche   sulla   base   delle
disposizioni  previste  nell'ambito  di  meccanismi  di   sovvenzione
stabiliti per altri programmi operativi  per  tipologie  analoghe  di
operazioni  e  beneficiari,   previa   verifica   del   contesto   di
riferimento. 
  3. Relativamente alla previsione di cui all'articolo 68,  paragrafo
2, del regolamento (UE)  n.  1303/2013,  il  costo  annuo  lordo  per
l'impiego e'  rappresentato  dalla  retribuzione  lorda,  incluse  le
retribuzioni in natura, nel rispetto  dei  contratti  collettivi,  le
tasse e i  contributi  previdenziali  e  assicurativi  a  carico  dei
lavoratori, nonche' dagli oneri sociali  volontari  e  obbligatori  a
carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. 
  4.  Alle  operazioni  rientranti  nelle  categorie  previste  dagli
articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 480/2014 per il calcolo  dei
costi  indiretti  puo'  applicarsi  il  tasso  forfettario  previsto,
rispettivamente, dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013 e
dall'articolo 124, paragrafo 4,  del  regolamento  (UE,  Euratom)  n.
966/2012. 
  5. L'attuazione  di  un'operazione  o  di  un  progetto,  parte  di
un'operazione, esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni
o  servizi,  e'  disciplinata  dall'articolo  67,  paragrafo  4,  del
regolamento (UE) n. 1303/2013. 
  6. Per  le  forme  di  sostegno  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1303/2013, articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c)  e  d),  68,  69,
paragrafo 1, e 109, di cui al regolamento (UE) n. 1304/2013, articolo
14, sono considerate spese ammissibili i costi calcolati  sulla  base
applicabile. Oltre alla  disposizione  di  cui  all'articolo  67  del
regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell'articolo  14,  paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, sono ammissibili, a valere  sul
programma  operativo,  le  spese  sostenute  sulla  base  di  tabelle
standard di  costi  unitari  e  importi  forfettari  stabiliti  dalla
Commissione con proprio atto delegato. 
  7. Con riferimento alle forme di sostegno di cui  all'articolo  67,
paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109,  paragrafo  1,  del
regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  nonche'   dell'articolo   14   del
regolamento  (UE)  n.  1304/2013,  l'Autorita'   di   gestione   puo'
prevedere, nel documento previsto dall'articolo 67, paragrafo 6,  del
regolamento  (UE)  n.  1303/2013,   meccanismi   di   riduzione   del
contributo,  anche  nella   forma   di   percentuali   di   riduzione
forfettaria, se  i  livelli  qualitativi  o  quantitativi  non  siano
soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle
disposizioni  di  riferimento,  nel   rispetto   del   principio   di
proporzionalita'. 
  8. Le indicazioni sul metodo da applicare  per  stabilire  i  costi
dell'operazione e le condizioni per il  pagamento  della  sovvenzione
sono contenute nel documento di cui all'articolo 67, paragrafo 6, del
regolamento  (UE)  n.  1303/2013.  Per  il  FEAMP,   in   conformita'
all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, ulteriori metodi di
calcolo sono indicati nel programma operativo di riferimento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1303/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, si rimanda alle note dell'articolo 1. 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1304/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, si rimanda alle note dell'articolo 1. 
              - Per il riferimento al regolamento  delegato  (UE)  n.
          480/2014 della Commissione, del 3 marzo  2014,  si  rimanda
          alle note dell'articolo 1. 
              Il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che  stabilisce  le
          norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito
          del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) -
          Orizzonte  2020  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)   n.
          1906/2006   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    ufficiale
          dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013. 
              Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   che
          stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio
          generale dell'Unione  e  che  abroga  il  regolamento  (CE,
          Euratom)  n.  1605/2012  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea n. L 298 del 26 ottobre 2012. 
              - Per il riferimento al regolamento  (UE)  n.  508/2014
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
          relativo al Fondo europeo per gli  affari  marittimi  e  la
          pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
          861/2006,  (CE)  n.  1198/2006  e  (CE)  n.  791/2007   del
          Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea n. L 149 del 20  maggio  2014
          si rimanda alle note dell'articolo 1.