Art. 4 Norme specifiche in materia di ammissibilita' in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile 1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono disciplinate dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonche' dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013. 2. In particolare, gli importi di cui al comma 1 possono essere definiti, in conformita' alle lettere b), c) e d) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi operativi per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari, previa verifica del contesto di riferimento. 3. Relativamente alla previsione di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il costo annuo lordo per l'impiego e' rappresentato dalla retribuzione lorda, incluse le retribuzioni in natura, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonche' dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. 4. Alle operazioni rientranti nelle categorie previste dagli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 480/2014 per il calcolo dei costi indiretti puo' applicarsi il tasso forfettario previsto, rispettivamente, dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013 e dall'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 5. L'attuazione di un'operazione o di un progetto, parte di un'operazione, esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, e' disciplinata dall'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 6. Per le forme di sostegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, di cui al regolamento (UE) n. 1304/2013, articolo 14, sono considerate spese ammissibili i costi calcolati sulla base applicabile. Oltre alla disposizione di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, sono ammissibili, a valere sul programma operativo, le spese sostenute sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione con proprio atto delegato. 7. Con riferimento alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonche' dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013, l'Autorita' di gestione puo' prevedere, nel documento previsto dall'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalita'. 8. Le indicazioni sul metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione sono contenute nel documento di cui all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il FEAMP, in conformita' all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, ulteriori metodi di calcolo sono indicati nel programma operativo di riferimento.
Note all'art. 4: - Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1. - Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1. - Per il riferimento al regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, si rimanda alle note dell'articolo 1. Il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013. Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 298 del 26 ottobre 2012. - Per il riferimento al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 149 del 20 maggio 2014 si rimanda alle note dell'articolo 1.