Art. 5 
 
                        Contributi in natura 
 
  1. I contributi in natura sono ammissibili alle  condizioni  e  nei
limiti previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)
n. 1303/2013 ed alle condizioni previste dal presente decreto,  salvo
limiti piu' restrittivi stabiliti nel programma. 
  2. I contributi  in  natura  non  costituiscono  spese  ammissibili
nell'ambito degli strumenti finanziari, fatto salvo  quanto  previsto
dall'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1303/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.