Art. 7 Premi 1. I premi definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 966/2012 come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un concorso costituiscono spese ammissibili. 2. La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di fondo. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno. 3. Le modalita' di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal relativo regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
Note all'art. 7: - Per il riferimento al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si rimanda alle note dell'articolo 4. Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalita' di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 362 del 31 dicembre 2012.