Art. 7 
 
                                Premi 
 
  1. I premi definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera  j),  del
regolamento (UE) n. 966/2012 come contributi finanziari attribuiti  a
titolo di ricompensa in seguito a  un  concorso  costituiscono  spese
ammissibili. 
  2. La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego  di
premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa  riferimento
ai costi prevedibili, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici
di fondo. I premi costituiscono una specifica  forma  di  sostegno  e
possono costituire il complemento di altre forme di sostegno. 
  3. Le modalita'  di  sostegno  finanziario  attraverso  premi  sono
disciplinate dal regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012  e
dal relativo regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il riferimento al regolamento  (UE,  Euratom)  n.
          966/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25
          ottobre 2012, si rimanda alle note dell'articolo 4. 
              Il  regolamento  delegato  (UE)  n.   1268/2012   della
          Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le  modalita'  di
          applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012  del
          Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole
          finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 362 del 31 dicembre 2012.