Art. 8 
 
                 Spese connesse al credito d'imposta 
 
  1. In caso di sostegno  dei  fondi  SIE  concesso  sotto  forma  di
credito d'imposta,  l'importo  corrispondente  al  credito  d'imposta
riconosciuto al beneficiario, e da questo  effettivamente  utilizzato
mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile  alle  seguenti
condizioni: 
    a) il credito di imposta e' previsto e disciplinato da specifiche
norme nazionali; 
    b)  il  credito  d'imposta  e'  concesso  per  sostenere   misure
finalizzate al raggiungimento delle priorita' e degli  obiettivi  del
programma operativo; 
    c) la concessione del  credito  d'imposta  avviene  nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato; 
    d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo
del  programma,  verifiche  di  gestione  idonee  ad  assicurare   la
tracciabilita' e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli
importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1303/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.