Art. 8 Spese connesse al credito d'imposta 1. In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni: a) il credito di imposta e' previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali; b) il credito d'imposta e' concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorita' e degli obiettivi del programma operativo; c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilita' e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari.
Note all'art. 8: - Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.