Art. 9 Spese connesse all'esonero contributivo 1. In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni: a) l'esonero contributivo e' previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali; b) l'esonero contributivo e' concesso per sostenere politiche del lavoro rivolte al raggiungimento delle priorita' e degli obiettivi del programma operativo; c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilita' e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi all'esonero contributivo riconosciuto ai beneficiari.
Note all'art. 9: - Per il riferimento al regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, si rimanda alle note dell'articolo 1. - Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.