Art. 9 
 
               Spese connesse all'esonero contributivo 
 
  1. In caso di sostegno  dei  fondi  SIE  concesso  sotto  forma  di
esonero   contributivo,    l'importo    corrispondente    all'esonero
contributivo riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente
utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle
seguenti condizioni: 
    a)  l'esonero  contributivo  e'  previsto   e   disciplinato   da
specifiche norme nazionali; 
    b) l'esonero contributivo e' concesso per sostenere politiche del
lavoro rivolte al raggiungimento delle priorita'  e  degli  obiettivi
del programma operativo; 
    c)  la  concessione  dell'esonero  avviene  nel  rispetto   della
normativa europea in materia di aiuti di Stato; 
    d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo
del  programma,  verifiche  di  gestione  idonee  ad  assicurare   la
tracciabilita' e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli
importi   relativi   all'esonero   contributivo    riconosciuto    ai
beneficiari. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il riferimento al regolamento  delegato  (UE)  n.
          481/2014 della Commissione, del 4 marzo  2014,  si  rimanda
          alle note dell'articolo 1. 
              - Per il riferimento al regolamento (UE)  n.  1299/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.