Art. 2 Partecipazione alla Fondazione 1. Partecipano alla Fondazione i membri fondatori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, previo consenso di questi, in ragione dell'interesse della Fondazione a ciascuna partecipazione in relazione agli scopi della fondazione medesima, le persone fisiche e gli enti che contribuiscono per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non inferiori alla quota minima dello 0,5 per cento dell'apporto pubblico in ragione d'anno, di seguito «Partecipanti». Il contributo deve essere versato annualmente. 2. In caso di inadempimento dell'obbligo annuale di contribuzione o in caso di parziali contribuzioni inferiori alla quota minima o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento delle finalita' della Fondazione, e' sospesa la partecipazione alla Fondazione fino alla regolarizzazione della posizione del partecipante. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere ai propri impegni entro due mesi dalla data della diffida ad adempiere da parte del Presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione e' dichiarata dal Consiglio di sorveglianza. Dalla cessazione della partecipazione non consegue il diritto di restituzione dei contributi versati.
Note all'art. 2: - Per il riferimento all'art. 1, comma 117, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.