Art. 3 Spese correnti di funzionamento 1. Il patrimonio della Fondazione e' articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione. 2. Le risorse disponibili nel fondo di gestione sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento individuate nelle spese di logistica e di amministrazione; il fabbisogno economico per le predette voci di spesa e' determinato in rapporto al fabbisogno per le voci di spesa direttamente imputabili alle attivita' di ricerca e in relazione all'avanzamento delle stesse, nel rispetto di criteri e parametri di efficacia e di efficienza definiti nel documento di programmazione di cui all'articolo 7, comma 1. Il bilancio di esercizio della Fondazione presenta un rapporto equilibrato tra la consistenza del fondo di dotazione e quella del fondo di gestione, al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti necessari al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.