Art. 4 
 
                       Organi della Fondazione 
 
  1. Sono organi della Fondazione: 
    a) il Presidente; 
    b) il Consiglio di sorveglianza; 
    c) il Direttore; 
    d) il Comitato di gestione; 
    e) il Comitato scientifico; 
    f) il Collegio dei revisori. 
  2. Il Presidente rappresenta la Fondazione e presiede il  Consiglio
di sorveglianza. 
  3.  Al  fine  di  assicurare  l'eccellenza  della  Fondazione,   il
Consiglio di sorveglianza svolge una generale attivita' di  indirizzo
e di controllo sulla Fondazione  e  assolve  le  funzioni  attribuite
dallo Statuto. 
  4. Il Consiglio di sorveglianza  e'  composto  da  tredici  membri,
compreso il Presidente, nominati: 
    a) sette con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
dei quali due designati dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,
uno dal Ministro della salute e  uno  dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    b) i restanti  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentiti i Ministri dell'economia  e  delle  finanze,  della
salute  e  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
designati: 
      1)  uno,  d'intesa  tra  il  Comune  di  Milano  e  la  Regione
Lombardia; 
      2) uno, d'intesa tra i Partecipanti, a condizione che, anche in
associazione tra loro, versino almeno il tre per cento del contributo
annuo erogato dallo Stato; 
      3) uno,  dalla  Conferenza  dei  Rettori  e  delle  Universita'
italiane - CRUI; 
      4) uno, dalla Consulta dei Presidenti degli  enti  pubblici  di
ricerca; 
      5)  due,  dal  Consiglio  di  sorveglianza  tra  scienziati  in
discipline attinenti al  progetto  Human  Technopole  e  tra  esperti
internazionali di sanita' pubblica, che svolgano la propria attivita'
prevalentemente all'estero. 
  5. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza e' indicato, con  il
decreto di cui al comma 4, lettera a), tra i componenti  da  nominare
senza che sia richiesta, ai sensi della  medesima  disposizione,  una
previa designazione. 
  6. I componenti del Consiglio  di  sorveglianza  durano  in  carica
quattro anni, restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti
e possono essere confermati una  sola  volta.  Le  deliberazioni  del
Consiglio sono adottate, a maggioranza dei votanti, con  la  presenza
di almeno sette componenti, di cui almeno quattro nominati  ai  sensi
del comma 4, lettera a). In caso di  parita',  prevale  il  voto  del
Presidente. 
  7. In sede di prima applicazione, e  comunque  non  oltre  un  anno
dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di cui al comma 4, lettera a), il  Consiglio  di  sorveglianza  opera
nella  composizione   risultante   dall'applicazione   della   stessa
disposizione. 
  8. Le attivita' necessarie a garantire l'ordinato  andamento  della
Fondazione sono di esclusiva competenza  del  Comitato  di  gestione,
secondo quanto stabilito nello Statuto. 
  9. Il Direttore della Fondazione presiede il Comitato  di  gestione
ed e' nominato dal Consiglio di sorveglianza. 
  10. Il Comitato di gestione e' composto da cinque membri,  compreso
il  Direttore   della   Fondazione,   nominati   dal   Consiglio   di
sorveglianza. I componenti durano in carica quattro  anni  e  possono
essere confermati una sola volta. 
  11. Il Comitato scientifico e' composto da quindici  membri  ed  e'
organo consultivo della Fondazione, chiamato ad esprimersi in  merito
alle attivita' scientifiche di  ricerca.  La  nomina  dei  componenti
spetta al Consiglio di sorveglianza. 
  12. Le funzioni di controllo  sulla  regolarita'  amministrativa  e
contabile della Fondazione sono esercitate dal Collegio dei revisori,
composto da tre membri. I membri  effettivi  e  tre  supplenti,  sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   previa
designazione dei membri fondatori. I componenti del Collegio  restano
in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta.