Art. 7 
 
                 Disposizioni in materia di bilanci 
 
  1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre. Entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno  il
Consiglio di  sorveglianza  approva,  su  proposta  del  Comitato  di
gestione, i  documenti  programmatici  previsionali  per  l'esercizio
successivo corredati della relazione del Collegio dei revisori. 
  2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio di sorveglianza
approva, su  proposta  del  Comitato  di  gestione,  il  bilancio  di
esercizio corredato della relazione del Collegio dei revisori. Per la
redazione  del  bilancio  di  esercizio,   costituito   dallo   stato
patrimoniale, dal  conto  economico  e  dalla  nota  integrativa,  si
applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice civile in tema
di societa' di capitali. Il bilancio  di  esercizio,  entro  quindici
giorni  dalla  deliberazione  del  Consiglio  di   sorveglianza,   e'
trasmesso alle amministrazioni vigilanti. E' vietata la distribuzione
di utili o avanzi di gestione, nonche' di fondi e riserve.