Art. 9 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1.  La  Fondazione  e'  sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  del  Ministero  della  salute  e  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  con
particolare riferimento all'esame del  bilancio  della  Fondazione  e
della  relazione  annuale  concernente  i  risultati   dell'attivita'
svolta, prevista dallo Statuto. Possono,  inoltre,  essere  richieste
relazioni ulteriori da parte dei membri fondatori. Nello statuto sono
indicati gli atti  da  sottoporre  a  preventiva  autorizzazione  dei
Ministeri  vigilanti  in  relazione  al  compimento   di   operazioni
finanziarie complesse o  per  la  costituzione  o  partecipazione  ad
organismi diversi in funzione degli obiettivi di ricerca. 
  2. In caso di  grave  inosservanza  della  legge  istitutiva  della
Fondazione o del presente regolamento o dello  Statuto,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  dei  Ministri
vigilanti, si procede alla revoca  dei  componenti  del  Comitato  di
gestione. Il Consiglio  di  sorveglianza  provvede  alla  nomina  dei
componenti in sostituzione di quelli revocati. 
  3. La Fondazione e' sottoposta al controllo della Corte  dei  conti
sulla gestione finanziaria, ai sensi dell'articolo 12 della legge  21
marzo 1958, n. 259. 
  4. La Fondazione si avvale di una Commissione  per  la  valutazione
strategica, composta da cinque scienziati internazionali  ed  esperti
internazionali di sanita' pubblica, designati dal  Consiglio  europeo
della ricerca, ed opera con le modalita' stabilite dallo Statuto.  La
Commissione e' preposta alla valutazione  complessiva  dei  risultati
ottenuti dalla Fondazione. Nello statuto sono definite  le  modalita'
di approvazione del piano  programmatico  dell'attivita'  scientifica
della Fondazione che  stabilisce  per  ogni  triennio  gli  specifici
obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca,  nonche'  gli
indicatori volti alla verifica  del  grado  di  raggiungimento  degli
obiettivi previsti.  Nel  piano  programmatico  sono  anche  indicati
criteri e modalita' del raccordo con il sistema universitario e degli
enti di ricerca per gli obiettivi individuati. 
  5. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli  di
organizzazione e di gestione di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera
b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e'  attribuita  ad
un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa  e  di
controllo. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo  1958,  n.
          259 (Partecipazione della  Corte  dei  conti  al  controllo
          sulla gestione  finanziaria  degli  enti  a  cui  lo  Stato
          contribuisce in via ordinaria) e' il seguente: 
              «Art. 12. Il controllo  previsto  dall'art.  100  della
          Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
          ai  quali  l'Amministrazione  dello  Stato   o   un'azienda
          autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio  in
          capitale o servizi o beni ovvero  mediante  concessione  di
          garanzia finanziaria,  e'  esercitato,  anziche'  nei  modi
          previsti dagli artt. 5 e 6, da un  magistrato  della  Corte
          dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa,  che
          assiste alle sedute degli organi di  amministrazione  e  di
          revisione.». 
              -  Il  testo  dell'art.  6,  comma   1,   del   decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina   della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
          settembre 2000, n. 300) e' il seguente: 
              «Art. 6 (Soggetti in posizione  apicale  e  modelli  di
          organizzazione dell'ente).  -  1.  Se  il  reato  e'  stato
          commesso dalle  persone  indicate  nell'art.  5,  comma  1,
          lettera a), l'ente non risponde se prova che: 
                a) l'organo dirigente ha  adottato  ed  efficacemente
          attuato, prima della  commissione  del  fatto,  modelli  di
          organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
          specie di quello verificatosi; 
                b)  il  compito  di  vigilare  sul  funzionamento   e
          l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
          stato affidato a un organismo dell'ente dotato di  autonomi
          poteri di iniziativa e di controllo; 
                c)  le  persone  hanno  commesso  il  reato  eludendo
          fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 
                d) non vi e' stata omessa o  insufficiente  vigilanza
          da parte dell'organismo di cui alla lettera b).».