Art. 3 
 
Organismo tecnico di supporto  all'Osservatorio  sul  fenomeno  degli
  atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali 
 
  1. Presso il  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza -  Direzione
centrale  della  polizia   criminale   opera,   quale   articolazione
dell'Osservatorio di cui all'articolo  1,  un  Organismo  tecnico  di
supporto, presieduto  dal  vice  direttore  generale  della  pubblica
sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale e composto  da
rappresentanti  del  Dipartimento  della  pubblica   sicurezza,   del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del  Dipartimento
per le politiche del personale dell'amministrazione civile e  per  le
risorse strumentali e finanziarie, delle Forze di polizia. 
  2. Per l'esame di specifiche problematiche e' sempre fatta salva la
facolta'  del  Presidente  dell'Organismo  tecnico  di   chiamare   a
partecipare alle riunioni altri soggetti, pubblici e privati, a vario
titolo interessati alla prevenzione e/o  al  contrasto  del  fenomeno
delittuoso in questione. 
  3. L'Organismo tecnico e' supportato, con compiti di segreteria, da
funzionari del Servizio analisi criminale della menzionata  Direzione
centrale della polizia criminale. 
  4. L'Organismo tecnico: 
    a) effettua un costante monitoraggio del fenomeno, anche mediante
l'analisi dei dati forniti dagli Osservatori regionali e loro Sezioni
provinciali di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7. A tal fine, anche
in relazione ai diversi contesti territoriali,  indirizza  a  livello
tecnico-operativo l'attivita' degli stessi, specificando la tipologia
delle esigenze  informative  e  le  modalita'  di  valutazione  delle
informazioni acquisite; 
    b)   sulla   base   delle   risultanze   informative    derivanti
dall'attivita' di monitoraggio  di  cui  alla  lett.  a),  valuta  la
pubblicazione, in un'apposita  sezione  del  sito  istituzionale  del
Ministero dell'interno, dei dati in forma  aggregata  e  anonima  sul
fenomeno degli atti intimidatori agli amministratori locali; 
    c) propone all'Osservatorio iniziative e strategie di prevenzione
e contrasto del fenomeno; 
    d) riferisce periodicamente all'Osservatorio  sull'andamento  del
fenomeno e sugli sviluppi delle iniziative in corso.