Art. 2 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per
i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano
pubblicati successivamente alla data  della  sua  entrata  in  vigore
nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di
avvisi,  qualora  non  siano  ancora  stati  inviati  gli  inviti   a
presentare le offerte.