Art. 10
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' di
difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo
svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti
riconosciuti e' sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 2-bis e' abrogato.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13 (Vigilanza). - 1. L'attivita' di difesa attiva
e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta
dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti
riconosciuti e' sottoposta alla vigilanza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno
sede legale.
2. (Abrogato).
2-bis. (Abrogato).».