Art. 11
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102
1. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, le parole: «I consorzi» sono sostituite dalle seguenti:
«gli Organismi collettivi di difesa»; al comma 2 la parola:
«consorzi» e' sostituita dalle seguenti: «Organismi collettivi di
difesa».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Interventi a favore degli associati). - 1.
Gli Organismi collettivi di difesa anno facolta' di
scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di
difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di
attuazione degli stessi che saranno ritenuti piu' opportuni
nell'interesse degli associati.
2. Gli Organismi collettivi di difesa, per il
raggiungimento delle finalita' associative, possono
deliberare di far ricorso a forme assicurative,
coerentemente con quanto disposto nel presente decreto
legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli
stessi Organismi collettivi di difesa in nome e per conto
dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con
societa' di assicurazione autorizzate.».