Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
                                 102 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' abrogato; 
    b) al comma  2,  le  parole:  «Ministero  dell'economia  e  delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del  citato  decreto
          legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  15  (Dotazione   del   Fondo   di   solidarieta'
          nazionale). - 1. (Abrogato). 
              2. Per gli interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  3,
          lettera a), e' iscritto apposito stanziamento  sullo  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, allo  scopo  denominato  "Fondo  di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi".  Per  gli
          interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c),  e'
          iscritto apposito stanziamento sullo  stato  di  previsione
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, allo scopo  denominato  "Fondo  di  solidarieta'
          nazionale-interventi indennizzatori". 
              3.  Per  la  dotazione   finanziaria   del   Fondo   di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi   destinato
          agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a),  si
          provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni.
          Per la dotazione  finanziaria  del  Fondo  di  solidarieta'
          nazionale-interventi   indennizzatori,    destinato    agli
          interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c),  si
          provvede a valere sulle risorse  del  Fondo  di  protezione
          civile, come determinato ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
          finanziari.».