Art. 12
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 2, le parole: «Ministero dell'economia e delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1. (Abrogato).
2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi". Per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e'
iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori".
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori, destinato agli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), si
provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione
civile, come determinato ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
finanziari.».