Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il conto corrente di tesoreria n. 24101, intestato a «M.A.F.
- Fondo di solidarieta' nazionale» viene chiuso, con contestuale
versamento delle residue risorse ivi giacenti all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.