Art. 13 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, il conto corrente di tesoreria n. 24101, intestato a «M.A.F.
- Fondo di solidarieta'  nazionale»  viene  chiuso,  con  contestuale
versamento  delle  residue  risorse  ivi  giacenti  all'entrata   del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul pertinente  capitolo
dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali.