Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «Polizze assicurative» sono
aggiunte le seguenti: «e fondi di mutualizzazione»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le finalita' e
per gli eventi di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui
premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi
di mutualizzazione, in conformita' alla normativa europea ed a quanto
previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o
nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province
autonome.»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) il comma 3 e' abrogato;
e) il comma 4 e' abrogato;
f) al comma 5, le parole: «i consorzi» sono sostituite dalle
seguenti: «gli Organismi collettivi»;
g) al comma 5-ter, l'ultimo periodo e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Polizze assicurative sperimentali). - 1. Ai sensi del
presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali:
a) le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della
produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione
della resa a causa degli eventi di cui all'articolo 1 e la variazione
del prezzo di mercato;
b) le polizze parametriche a copertura della perdita di
produzione assicurata per danni di quantita' e qualita' a seguito di
un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica,
determinati anche in base a indici biologici o meteorologici.
2. Le polizze sperimentali di cui al comma 1 possono avvalersi
della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Polizze assicurative e fondi di
mutualizzazione). - 1. Per le finalita' e per gli eventi,
di cui all'art. 1, lo Stato concede contributi sui premi
assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a
fondi di mutualizzazione, in conformita' alla normativa
europea ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice
civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe
delle imprese agricole istituita presso le Province
autonome.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative e'
volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o
individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme
assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa
di cui al capo III, nonche' le cooperative agricole e loro
consorzi.
5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni
zootecniche di cui al presente decreto e' comprensiva del
costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.
5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni
agricole, di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori
assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla
base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA.».