Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Piano di gestione
dei rischi in agricoltura»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'entita' del
contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di
partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e
della soglia di danno e' determinata attraverso il Piano di gestione
dei rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano", tenendo
conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza
socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali
assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di
ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie.»;
c) al comma 2, le parole: «Piano assicurativo» sono sostituite
dalla seguente: «Piano»; dopo la parola: «elaborato» e' inserita la
seguente: «anche»; alla lettera f) le parole: «dei consorzi» sono
sostituite dalle seguenti: «degli organismi collettivi»; dopo la
lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA);
g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle
imprese assicuratrici (IVASS).»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato
il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai
componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti
comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione
tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel Piano sono
stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le
modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime di
danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di
cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo
2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui
premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai
fondi di mutualizzazione distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema
contrattuale contenente gli standard minimi;
b) area territoriale identificata sulla base delle proposte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) eventi coperti, garanzia;
d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche,
strutture.»;
f) al comma 5 e 5-bis, le parole: «piano assicurativo» sono
sostituite dalla seguente: «Piano».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Piano di gestione dei rischi in agricoltura).
- 1. L'entita' del contributo pubblico sui premi
assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a
fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di
danno e' determinata attraverso il Piano di gestione dei
rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano",
tenendo conto delle disponibilita' di bilancio,
dell'importanza socio-economica delle produzioni e del
numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di
mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base
territoriale e il numero di imprese beneficiarie.
2. Il Piano e' elaborato anche sulla base delle
informazioni e dei dati di carattere
statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui
rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di
ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una
Commissione tecnica costituita, da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, che la presiede;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione
professionale agricola rappresentata nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e) un rappresentante della Cooperazione agricola;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale
degli organismi collettivi di difesa (ASNACODI);
g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale
delle imprese assicuratrici (ANIA).;
g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA);
g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza
sulle imprese assicuratrici (IVASS).
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e' approvato il regolamento di
funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti
della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri
emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento
della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della
normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del
contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le
procedure di erogazione del contributo ed i criteri di
cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi
dell'art. 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del
contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di
partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione
distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e
schema contrattuale contenente gli standard minimi;
b) area territoriale identificata sulla base delle
proposte delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano;
c) eventi coperti, garanzia;
d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni
zootecniche, strutture.
5. Nel Piano possono essere disposti anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze
per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per
garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse
pubbliche.
5-bis. Al fine di garantire continuita' alla copertura
dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non
sia approvato un nuovo Piano, continuano ad applicarsi le
disposizioni del piano precedente.».