Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 
                        29 marzo 2004, n. 102 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 2 e  3,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  17  del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999» sono
sostituite, ovunque ricorrenti, con le seguenti: «di cui all'articolo
32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013»; 
    b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole:  «all'assicurazione
agevolata» sono inserite le seguenti: «o per  i  quali  e'  possibile
aderire ai fondi di mutualizzazione»; 
    c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Ai sensi della  normativa  europea  sono  altresi'  esclusi
dagli aiuti: 
    a) le grandi imprese; 
    b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti  destinati
a  indennizzare  le  perdite  causate  da   avversita'   atmosferiche
assimilabili a calamita' naturali, a  condizione  che  l'impresa  sia
diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni
causati dagli eventi in questione; 
    c) i soggetti destinatari di un ordine  di  recupero  pendente  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara  gli  aiuti  illegittimi  e  incompatibili  con  il  mercato
interno. 
  4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre  anni  dal
verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una  calamita'
naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a
decorrere  da  tale  data.  Gli  aiuti  sono  concessi   nel   limite
dell'importo   dei   danni   subiti    come    conseguenza    diretta
dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita'  naturale  e
calcolati,  a  livello  di   singolo   beneficiario,   dall'autorita'
regionale competente. I danni includono le perdite di reddito  dovute
alla distruzione completa o parziale della produzione  agricola  e  i
danni materiali subiti dalle  strutture  aziendali  quali:  immobili,
attrezzature e macchinari,  scorte,  mezzi  di  produzione.  I  danni
materiali alle strutture aziendali  sono  calcolati  sulla  base  dei
costi di riparazione o del valore economico degli  stessi  prima  del
verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una  calamita'
naturale. Tale calcolo  non  supera  i  costi  di  riparazione  o  la
diminuzione del valore equo di mercato  a  seguito  della  calamita',
ossia la differenza tra  il  valore  delle  strutture  immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi  dell'evento  eccezionale.
Ai danni devono essere detratti  i  costi  non  sostenuti  e  possono
essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a
causa  dell'avversita'  atmosferica   assimilabile   alla   calamita'
naturale. La perdita di reddito a livello di singoli  beneficiari  e'
calcolata  sottraendo:  il   risultato   ottenuto   moltiplicando   i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno  in  cui  si  e'
verificata l'avversita'  atmosferica  assimilabile  a  una  calamita'
naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello  stesso  anno,
dal risultato  ottenuto  moltiplicando  i  quantitativi  di  prodotti
agricoli ottenuti nei tre anni  precedenti  l'avversita'  atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media triennale basata
sui cinque anni precedenti l'avversita'  atmosferica  assimilabile  a
una calamita' naturale, escludendo il valore piu' basso e quello piu'
elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione  annua
puo' essere calcolata: 
    a)  tenendo  conto  della  somma  delle  componenti   colture   e
allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni  abbiano
interessato le strutture aziendali; 
    b)  limitatamente  alle  singole  componenti  qualora   risultino
danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti. 
  4-quater. Gli aiuti e gli  eventuali  altri  pagamenti  ricevuti  a
titolo  di  indennizzo  delle  perdite,  compresi  quelli   percepiti
nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80
per cento dei costi ammissibili. L'intensita' di  aiuto  puo'  essere
aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. 
  4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati  da
avversita'  atmosferiche  assimilabili  a  calamita'  naturali   sono
ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati  a  beneficiari
che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di  almeno
il 50 per cento della loro  produzione  media  annua  o  del  reddito
ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi  nel  piano
di gestione dei rischi in agricoltura. 
  4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la  produzione
agricola  della  singola  impresa,  purche'  il  metodo  di   calcolo
utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva  dell'impresa
agricola nell'anno in questione.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.   5   (Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita' produttiva). - (Omissis). 
              2.  Al  fine  di  favorire  la  ripresa   economica   e
          produttiva delle imprese agricole di cui al  comma  1,  nei
          limiti  dell'entita'  del  danno,  accertato  nei   termini
          previsti dagli orientamenti e  regolamenti  comunitari  per
          gli aiuti di Stato nel  settore  agricolo,  possono  essere
          concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata,  a
          scelta  delle  regioni,  tenuto  conto  delle  esigenze   e
          dell'efficacia  dell'intervento,  nonche'   delle   risorse
          finanziarie disponibili: 
                a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
          del danno  accertato  sulla  base  della  produzione  lorda
          vendibile  media  ordinaria,  da   calcolare   secondo   le
          modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e  dai
          regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.  Nelle
          zone svantaggiate di cui all'art. 32 del  regolamento  (UE)
          n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
          dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato fino al 90
          per cento; 
                b)  prestiti  ad  ammortamento  quinquennale  per  le
          esigenze di esercizio dell'anno in  cui  si  e'  verificato
          l'evento dannoso e per l'anno  successivo,  da  erogare  al
          seguente tasso agevolato: 
                  1) 20 per cento del tasso  di  riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di  cui  all'art.
          32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
                  2) 35 per cento del tasso  di  riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti  in  altre  zone;   nell'ammontare   del
          prestito sono comprese le rate delle operazioni di  credito
          in scadenza nei  12  mesi  successivi  all'evento  inerenti
          all'impresa agricola; 
                c) proroga delle operazioni di  credito  agrario,  di
          cui all'art. 7; 
                d) agevolazioni previdenziali, di cui all'art. 8. 
              3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
          alle scorte possono essere concessi a titolo di  indennizzo
          contributi in conto capitale  fino  all'80  per  cento  dei
          costi effettivi  elevabile  al  90  per  cento  nelle  zone
          svantaggiate di cui all'art. 32  del  regolamento  (UE)  n.
          1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre 2013. 
              4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
          articolo  i  danni  alle  produzioni  ed   alle   strutture
          ammissibili all'assicurazione agevolata o per  i  quali  e'
          possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel  calcolo
          della  percentuale  dei  danni  sono  comprese  le  perdite
          derivanti  da  eventi  calamitosi,  subiti   dalla   stessa
          azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
          oggetto  di  precedenti  benefici.  La   produzione   lorda
          vendibile per il calcolo dell'incidenza  di  danno  non  e'
          comprensiva  dei  contributi  o  delle  altre  integrazioni
          concessi dall'Unione europea. 
              4-bis. Ai sensi della normativa europea  sono  altresi'
          esclusi dagli aiuti: 
              a) le grandi imprese; 
              b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli  aiuti
          destinati a indennizzare le perdite causate  da  avversita'
          atmosferiche   assimilabili   a   calamita'   naturali,   a
          condizione  che  l'impresa  sia  diventata  un'impresa   in
          difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
          eventi in questione; 
              c) i soggetti destinatari  di  un  ordine  di  recupero
          pendente  a  seguito  di  una  precedente  decisione  della
          Commissione europea che dichiara gli  aiuti  illegittimi  e
          incompatibili con il mercato interno. 
              4-ter. Il regime di aiuto deve  essere  attivato  entro
          tre  anni  dal  verificarsi   dell'avversita'   atmosferica
          assimilabile a una calamita'  naturale  e  gli  aiuti  sono
          versati ai beneficiari entro quattro anni  a  decorrere  da
          tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite  dell'importo
          dei danni subiti come conseguenza  diretta  dell'avversita'
          atmosferica  assimilabile  a  una  calamita'   naturale   e
          calcolati,   a    livello    di    singolo    beneficiario,
          dall'autorita' regionale competente. I danni  includono  le
          perdite di  reddito  dovute  alla  distruzione  completa  o
          parziale della produzione  agricola  e  i  danni  materiali
          subiti   dalle   strutture   aziendali   quali:   immobili,
          attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di  produzione.  I
          danni materiali alle  strutture  aziendali  sono  calcolati
          sulla base dei costi di riparazione o del valore  economico
          degli  stessi   prima   del   verificarsi   dell'avversita'
          atmosferica assimilabile a  una  calamita'  naturale.  Tale
          calcolo non supera i costi di riparazione o la  diminuzione
          del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
          la differenza tra il valore delle strutture  immediatamente
          prima e  immediatamente  dopo  il  verificarsi  dell'evento
          eccezionale. Ai danni devono essere detratti  i  costi  non
          sostenuti e  possono  essere  aggiunti  eventuali  maggiori
          costi sostenuti dal beneficiario  a  causa  dell'avversita'
          atmosferica  assimilabile  alla  calamita'   naturale.   La
          perdita di reddito a  livello  di  singoli  beneficiari  e'
          calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
          quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
          si e' verificata l'avversita'  atmosferica  assimilabile  a
          una calamita' naturale  per  il  prezzo  medio  di  vendita
          ricavato  nello  stesso  anno,   dal   risultato   ottenuto
          moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli  ottenuti
          nei   tre   anni   precedenti   l'avversita'    atmosferica
          assimilabile a  una  calamita'  naturale  o  da  una  media
          triennale basata sui cinque  anni  precedenti  l'avversita'
          atmosferica  assimilabile   a   una   calamita'   naturale,
          escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato,  per
          il prezzo medio di vendita  ottenuto.  La  riduzione  annua
          puo' essere calcolata: 
              a) tenendo conto della somma delle componenti colture e
          allevamenti qualora  risultino  danneggiate  entrambe  o  i
          danni abbiano interessato le strutture aziendali; 
              b)  limitatamente  alle  singole   componenti   qualora
          risultino  danneggiate  solo  le   colture   o   solo   gli
          allevamenti. 
              4-quater. Gli aiuti e  gli  eventuali  altri  pagamenti
          ricevuti a titolo di  indennizzo  delle  perdite,  compresi
          quelli percepiti nell'ambito di altre  misure  nazionali  o
          unionali  sono  limitati  all'80  per   cento   dei   costi
          ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
          90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. 
              4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni
          causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
          naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo  quando  sono
          accordati a beneficiari che abbiano stipulato  una  polizza
          assicurativa a copertura di almeno il 50  per  cento  della
          loro produzione media annua o del  reddito  ricavato  dalla
          produzione e dei rischi climatici  compresi  nel  piano  di
          gestione dei rischi in agricoltura. 
              4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la
          produzione  agricola  della  singola  impresa,  purche'  il
          metodo di calcolo utilizzato  permetta  di  determinare  la
          perdita  effettiva  dell'impresa  agricola   nell'anno   in
          questione. 
              5. (Omissis). 
              6. (Omissis).».