Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 3, le parole: «di cui all'articolo 17 del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999» sono
sostituite, ovunque ricorrenti, con le seguenti: «di cui all'articolo
32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «all'assicurazione
agevolata» sono inserite le seguenti: «o per i quali e' possibile
aderire ai fondi di mutualizzazione»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi' esclusi
dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti destinati
a indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche
assimilabili a calamita' naturali, a condizione che l'impresa sia
diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni
causati dagli eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a
seguito di una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato
interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal
verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita'
naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a
decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite
dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta
dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e
calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorita'
regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute
alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i
danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni
materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei
costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del
verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita'
naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la
diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamita',
ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale.
Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono
essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a
causa dell'avversita' atmosferica assimilabile alla calamita'
naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si e'
verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita'
naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,
dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti
agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media triennale basata
sui cinque anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a
una calamita' naturale, escludendo il valore piu' basso e quello piu'
elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua
puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti colture e
allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano
interessato le strutture aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino
danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a
titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti
nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80
per cento dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere
aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali sono
ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati a beneficiari
che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno
il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito
ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano
di gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione
agricola della singola impresa, purche' il metodo di calcolo
utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva dell'impresa
agricola nell'anno in questione.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - (Omissis).
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei
limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini
previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere
concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a
scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e
dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse
finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato fino al 90
per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'art.
32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del
prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti
all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di
cui all'art. 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'art. 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo
contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei
costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone
svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi'
esclusi dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti
destinati a indennizzare le perdite causate da avversita'
atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, a
condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro
tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono
versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da
tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo
dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e
calcolati, a livello di singolo beneficiario,
dall'autorita' regionale competente. I danni includono le
perdite di reddito dovute alla distruzione completa o
parziale della produzione agricola e i danni materiali
subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I
danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati
sulla base dei costi di riparazione o del valore economico
degli stessi prima del verificarsi dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale
calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione
del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
la differenza tra il valore delle strutture immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento
eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non
sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori
costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita'
atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La
perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a
una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita
ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto
moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti
nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media
triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per
il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua
puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti colture e
allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i
danni abbiano interessato le strutture aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora
risultino danneggiate solo le colture o solo gli
allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti
ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi
quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o
unionali sono limitati all'80 per cento dei costi
ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono
accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza
assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della
loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla
produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di
gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la
produzione agricola della singola impresa, purche' il
metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la
perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in
questione.
5. (Omissis).
6. (Omissis).».