Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, il secondo periodo e' abrogato.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del citato
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 6 (Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del FSN). - (Omissis).
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa,
dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di
riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire
alle regioni.».