Art. 6
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102
1. L'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
abrogato.
2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Cumulo). - 1. Nel rispetto della normativa europea gli
aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti
per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo
danneggiato da calamita' naturali, avversita' atmosferiche,
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, epizoozie
e organismi nocivi ai vegetali, nonche' prevenzione dei danni da essi
arrecati.
2. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al
presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purche' le
misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con
altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in
tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al
superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu'
elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti
disposizioni.».
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, abrogato dal presente decreto,
recava.: «Epizoozie».