Art. 6 
 
          Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 
                        29 marzo 2004, n. 102 
 
  1. L'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  e'
abrogato. 
  2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Cumulo). - 1. Nel rispetto della normativa europea gli
aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili  con  gli  aiuti
per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale  produttivo
danneggiato   da   calamita'   naturali,   avversita'   atmosferiche,
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali,  epizoozie
e organismi nocivi ai vegetali, nonche' prevenzione dei danni da essi
arrecati. 
  2. Nel rispetto  della  normativa  europea  gli  aiuti  di  cui  al
presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purche'  le
misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con
altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili,  in
tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta  al
superamento dell'intensita' di aiuto o  dell'importo  di  aiuto  piu'
elevati applicabili agli aiuti in questione in base  alle  pertinenti
disposizioni.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 9 del citato  decreto  legislativo
          29 marzo 2004,  n.  102,  abrogato  dal  presente  decreto,
          recava.: «Epizoozie».