Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
                                 102 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, le parole: «, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti
per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni  interessati»  sono
sostituite dalle seguenti: «e 8, sono pubblicati  sui  siti  internet
delle Autorita' competenti». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 10  (Pubblicita'  degli  interventi).  -  1.  Gli
          elenchi  nominativi  dei  danneggiati,  nonche'  gli   atti
          contenenti  la  valutazione  dei  danni  e  le  provvidenze
          concesse, ai sensi degli articoli 5, 7 e 8, sono pubblicati
          sui siti internet delle Autorita' competenti.».