Art. 7
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, le parole: «, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti
per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati» sono
sostituite dalle seguenti: «e 8, sono pubblicati sui siti internet
delle Autorita' competenti».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10 (Pubblicita' degli interventi). - 1. Gli
elenchi nominativi dei danneggiati, nonche' gli atti
contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze
concesse, ai sensi degli articoli 5, 7 e 8, sono pubblicati
sui siti internet delle Autorita' competenti.».