Art. 8
Modifiche alla rubrica del Capo III ed all'articolo 11
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
1. Alla rubrica del Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, la parola: «Consorzi» e' sostituita dalle seguenti:
«Organismi collettivi».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 4, le parole: «I consorzi» sono sostituite dalle
seguenti: «Gli Organismi collettivi»;
b) al comma 2, le parole: «dei consorzi» sono sostituite dalle
seguenti: «degli organismi collettivi»;
c) il comma 5 e' abrogato.
Note all'art. 8:
- Si riporta la rubrica del Capo III ed il testo
dell'art. 11 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, come modificato dal presente decreto:
«Capo III (Organismi collettivi di difesa).
Art. 11 (Costituzione e finalita'). - 1. Gli Organismi
collettivi di difesa sono costituiti da imprenditori
agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e
passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto
pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazioni persone giuridiche di diritto
privato;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del
codice civile o societa' consortili di cui all'art.
2615-ter del medesimo codice.
2. Il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento
dell'attivita' degli Organismi collettivi e' concesso dalla
rispettiva regione o provincia autonoma ed e' limitato al
territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente
ha la sede legale.
3. Il riconoscimento di idoneita' puo' essere
attribuito altresi' alle cooperative agricole di raccolta,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e
loro consorzi nonche' altri soggetti giuridici, previa
modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle
regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora
le cooperative predette associno produttori situati in
regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di
idoneita' deve essere attribuito da ciascuna regione o
provincia autonoma.
4. Gli Organismi collettivi di difesa possono accedere
al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento
delle attivita' di difesa attiva e passiva delle colture.
5. (Abrogato).».