Art. 8 
 
       Modifiche alla rubrica del Capo III ed all'articolo 11 
            del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 
 
  1. Alla rubrica del Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n.  102,  la  parola:  «Consorzi»  e'  sostituita   dalle   seguenti:
«Organismi collettivi». 
  2. All'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 1 e 4, le parole: «I consorzi» sono sostituite  dalle
seguenti: «Gli Organismi collettivi»; 
    b) al comma 2, le parole: «dei consorzi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli organismi collettivi»; 
    c) il comma 5 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta la  rubrica  del  Capo  III  ed  il  testo
          dell'art. 11 del citato decreto legislativo 29 marzo  2004,
          n. 102, come modificato dal presente decreto: 
              «Capo III (Organismi collettivi di difesa). 
              Art. 11 (Costituzione e finalita'). - 1. Gli  Organismi
          collettivi  di  difesa  sono  costituiti  da   imprenditori
          agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva  e
          passiva delle produzioni  e  devono  costituirsi  con  atto
          pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche: 
                a)  associazioni  persone   giuridiche   di   diritto
          privato; 
                b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; 
                c) consorzi di  cui  all'art.  2612  e  seguenti  del
          codice  civile  o  societa'  consortili  di  cui   all'art.
          2615-ter del medesimo codice. 
              2. Il  riconoscimento  di  idoneita'  allo  svolgimento
          dell'attivita' degli Organismi collettivi e' concesso dalla
          rispettiva regione o provincia autonoma ed e'  limitato  al
          territorio regionale o della provincia autonoma ove  l'ente
          ha la sede legale. 
              3.  Il  riconoscimento   di   idoneita'   puo'   essere
          attribuito altresi' alle cooperative agricole di  raccolta,
          trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e
          loro consorzi  nonche'  altri  soggetti  giuridici,  previa
          modifica del proprio statuto, al fine di  uniformarlo  alle
          regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1.  Qualora
          le cooperative  predette  associno  produttori  situati  in
          regioni o province autonome diverse, il  riconoscimento  di
          idoneita' deve essere  attribuito  da  ciascuna  regione  o
          provincia autonoma. 
              4. Gli Organismi collettivi di difesa possono  accedere
          al credito agrario a tasso  agevolato  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di difesa attiva e passiva delle colture. 
              5. (Abrogato).».