Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
                                 102 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Gli  Organismi
collettivi  di  difesa  sono  retti   da   uno   statuto   deliberato
dall'assemblea  dei  soci  e  verificato  dal  soggetto  preposto  al
riconoscimento dell'idoneita' allo svolgimento delle attivita'»; 
    b) al comma 2, le parole: «del Consorzio» sono  sostituite  dalle
seguenti «dell'Organismo collettivo di difesa»; 
    c) al comma 3, lettera a), le  parole:  «della  zona»  e  «,  con
esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi  similari,
salvo il diritto di opzione» sono soppresse; 
    d) al comma 3, lettera b), le parole: «, le  cui  modalita'  sono
stabilite  con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse; 
    e) al comma 3, la lettera c), e' abrogata; 
    f) al comma 4, la parola: «, c)» e' soppressa e le parole: «comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  12  (Statuto  e  amministrazione).  -   1.   Gli
          Organismi collettivi di difesa sono retti  da  uno  statuto
          deliberato  dall'assemblea  dei  soci  e   verificato   dal
          soggetto preposto  al  riconoscimento  dell'idoneita'  allo
          svolgimento delle attivita'. 
              2. Lo statuto,  oltre  le  indicazioni  concernenti  la
          denominazione, la  sede  ed  il  patrimonio  dell'ente,  la
          durata dell'associazione, che non puo' essere  inferiore  a
          10 anni, e gli  scopi  sociali,  deve  contenere  le  norme
          sull'ordinamento  e   sull'amministrazione   dell'Organismo
          collettivo di difesa. 
              3. Lo statuto deve altresi' prevedere: 
                a)  il  diritto  alla  ammissione   per   tutti   gli
          imprenditori agricoli aventi i requisiti prescritti; 
                b) la nomina del collegio sindacale; 
                c) (Abrogata); 
                d) la riscossione dei contributi consortili che  puo'
          essere  eseguita  anche  mediante  ruolo   in   base   alle
          disposizioni vigenti in materia di esazione dei  contributi
          non erariali. 
              4. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d)  del
          comma 3 si applicano anche  alle  cooperative  agricole  di
          raccolta, trasformazione e commercializzazione di  prodotti
          agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione
          o  dalla  provincia  autonoma  per  lo  svolgimento   delle
          attivita' di difesa attiva e passiva delle colture.».