Art. 9
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli Organismi
collettivi di difesa sono retti da uno statuto deliberato
dall'assemblea dei soci e verificato dal soggetto preposto al
riconoscimento dell'idoneita' allo svolgimento delle attivita'»;
b) al comma 2, le parole: «del Consorzio» sono sostituite dalle
seguenti «dell'Organismo collettivo di difesa»;
c) al comma 3, lettera a), le parole: «della zona» e «, con
esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari,
salvo il diritto di opzione» sono soppresse;
d) al comma 3, lettera b), le parole: «, le cui modalita' sono
stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
e) al comma 3, la lettera c), e' abrogata;
f) al comma 4, la parola: «, c)» e' soppressa e le parole: «comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 (Statuto e amministrazione). - 1. Gli
Organismi collettivi di difesa sono retti da uno statuto
deliberato dall'assemblea dei soci e verificato dal
soggetto preposto al riconoscimento dell'idoneita' allo
svolgimento delle attivita'.
2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la
denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la
durata dell'associazione, che non puo' essere inferiore a
10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme
sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Organismo
collettivo di difesa.
3. Lo statuto deve altresi' prevedere:
a) il diritto alla ammissione per tutti gli
imprenditori agricoli aventi i requisiti prescritti;
b) la nomina del collegio sindacale;
c) (Abrogata);
d) la riscossione dei contributi consortili che puo'
essere eseguita anche mediante ruolo in base alle
disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi
non erariali.
4. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) del
comma 3 si applicano anche alle cooperative agricole di
raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione
o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle
attivita' di difesa attiva e passiva delle colture.».