Art. 7 
 
 
               Misure transitorie concernenti i PFnPO 
 
  1. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, risultano  autorizzati  per  il  trattamento  delle
piante ornamentali e dei fiori  da  balcone,  da  appartamento  e  da
giardino domestico sono provvisoriamente  consentiti  per  l'uso  non
professionale, nella categoria dei PFnPO, per 24 mesi dalla  suddetta
data. L'etichetta e'  modificata  con  l'inserimento  della  dicitura
«Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
con validita' fino al (termine definito  secondo  il  criterio  sopra
riportato)» e l'aggiunta dopo il nome commerciale della sigla PFnPO. 
  2. Se i prodotti di cui al precedente comma  risultano  autorizzati
con data di scadenza antecedente il termine di 24 mesi dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto,  tale  data  e'  inserita  in
etichetta, nella prevista dicitura. 
  3.   Il   termine   di   cui   al   comma   1   si   applica   alla
commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all'impiego. 
  4. I prodotti di cui al presente articolo  si  intendono  destinati
esclusivamente agli  utilizzatori  non  professionali  come  definiti
all'articolo 2 del presente decreto, anche  per  quanto  concerne  la
vendita e l'acquisto. 
  5. Ai fini della modifica  dell'etichetta  le  imprese  interessate
alle misure di cui  al  comma  1  presentano  istanza  di  variazione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, entro  e  non  oltre  45
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  in
conformita' alle indicazioni formulate dal Ministero della  salute  e
pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione  Alimenti  dell'area
Temi e professioni. 
  6. Le imprese adottano ogni utile iniziativa  volta  ad  assicurare
che l'utilizzatore sia informato in merito alle corrette modalita' di
impiego del prodotto e ai rischi per la salute umana e per l'ambiente
connessi al suo utilizzo. 
  7. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, risultano in corso di autorizzazione, ai sensi  del
regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego su piante ornamentali in
appartamento, balcone o giardino domestico, sono: 
    i. consentiti per l'uso non professionale se soddisfano le misure
ed i requisiti specifici di cui all'articolo 3; 
    ii. provvisoriamente consentiti per l'uso non  professionale  non
oltre il termine previsto al comma 1 se non soddisfano le misure ed i
requisiti di cui all'articolo 3, purche' conformi ai  requisiti  gia'
previsti  per  i  prodotti  destinati  al  trattamento  delle  piante
ornamentali e dei fiori da balcone, da  appartamento  e  da  giardino
domestico. Si applicano le ulteriori condizioni di cui ai commi 1, 3,
4, 6. 
  8.  In  base  all'allegato  al  presente  decreto  e   su   istanza
dell'impresa interessata,  il  Ministero  della  salute  riesamina  i
prodotti di cui ai commi 1 e 7,  punto  ii,  ai  fini  dell'eventuale
conferma dell'uso non professionale. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n.  290  del  2001,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  1107/2009,
          si veda nelle note alle premesse.