IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 5 della legge 28  luglio  2016,  n.  154,  recante
deleghe  al  Governo  e  ulteriori   disposizioni   in   materia   di
semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei   settori
agricolo e agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di  pesca
illegale, e, in particolare, il comma 2, lettera h); 
  Visto  il  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3267,   recante
riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e  di
terreni montani; 
  Visto  il  regio  decreto  16  maggio  1926,   n.   1126,   recante
approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto  30
dicembre 1923, n. 3267, concernente il  riordinamento  e  la  riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1º dicembre 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta
dell'11 gennaio 2018; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari e della  Commissione  parlamentare
per la semplificazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  14  marzo
2018, con il quale l'on. dott. Paolo  Gentiloni  Silveri,  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  e'  stato  incaricato  di  reggere,  ad
interim,  il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e,  ad
interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo,  il  Ministro  per  la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Principi 
 
  1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale  nazionale  come
parte del capitale  naturale  nazionale  e  come  bene  di  rilevante
interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilita'  e  il
benessere delle generazioni presenti e future. 
  2. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione,  delle
potesta' attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle  relative
norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano e  in  attuazione  del  principio  di
leale collaborazione, il presente decreto reca le norme  fondamentali
volte a garantire l'indirizzo unitario e il  coordinamento  nazionale
in materia di foreste e di  filiere  forestali,  nel  rispetto  degli
impegni assunti a livello internazionale ed europeo. 
  3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive  competenze,
promuovono attraverso il fondamentale contributo  della  selvicoltura
la gestione  forestale  sostenibile  con  particolare  riferimento  a
quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze  ministeriali  per
la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al  fine  di
riconoscere il ruolo sociale e culturale delle foreste, di tutelare e
valorizzare il patrimonio forestale, il  territorio  e  il  paesaggio
nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel  tempo,
la multifunzionalita' e la diversita'  delle  risorse  forestali,  la
salvaguardia ambientale, la  lotta  e  l'adattamento  al  cambiamento
climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane  e  interne
del Paese. 
  4. Lo Stato, le regioni e gli enti da queste  delegati,  promuovono
in modo coordinato la tutela, la gestione e la valorizzazione  attiva
del patrimonio forestale anche  al  fine  di  garantire  lo  sviluppo
equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni  assunti  a
livello internazionale ed europeo. 
  5. Ogni intervento normativo incidente sul presente testo  unico  o
sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita
modifica,  integrazione,  deroga  o  sospensione   delle   specifiche
disposizioni in esso contenute ai sensi  dell'articolo  13-bis  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera
          h), della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al  Governo
          e ulteriori disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  10  agosto
          2016, n. 186: 
              «Art. 5. (Delega  al  Governo  per  il  riordino  e  la
          semplificazione della normativa in materia di  agricoltura,
          silvicoltura e filiere forestali). 
              (Omissis). 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
              (Omissis). 
                h)  revisione  e   armonizzazione   della   normativa
          nazionale in materia di foreste  e  filiere  forestali,  in
          coerenza con la strategia nazionale definita dal  Programma
          quadro per il settore  forestale,  di  cui  al  comma  1082
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  la
          normativa europea e gli impegni assunti in sede  europea  e
          internazionale,  con  conseguente   aggiornamento   o   con
          l'eventuale abrogazione del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 227.». 
              -  Il  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3267  (
          Riordinamento e riforma della legislazione  in  materia  di
          boschi e di terreni montani) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117. 
              -  Il  regio  decreto   16   maggio   1926,   n.   1126
          (Approvazione del regolamento per l'applicazione del  Regio
          decreto  30  dicembre  1923,  n.   3267,   concernente   il
          riordinamento e la riforma della legislazione in materia di
          boschi e di terreni montani) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 1926, n. 154. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio  2004,  n.  45,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario,  n.
          96. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13-bis della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario: 
              «Art. 13-bis. (Chiarezza dei testi  normativi).  1.  Il
          Governo, nell'ambito delle proprie competenze,  provvede  a
          che: 
                a)  ogni  norma  che  sia   diretta   a   sostituire,
          modificare o abrogare  norme  vigenti  ovvero  a  stabilire
          deroghe  indichi   espressamente   le   norme   sostituite,
          modificate, abrogate o derogate; 
                b)  ogni  rinvio  ad   altre   norme   contenuto   in
          disposizioni legislative, nonche' in regolamenti, decreti o
          circolari   emanati   dalla    pubblica    amministrazione,
          contestualmente indichi, in  forma  integrale  o  in  forma
          sintetica e di chiara  comprensione,  il  testo  ovvero  la
          materia alla quale le disposizioni fanno riferimento  o  il
          principio, contenuto nelle norme cui si  rinvia,  che  esse
          intendono richiamare. 
              2. Le disposizioni della presente legge in  materia  di
          chiarezza  dei  testi  normativi   costituiscono   principi
          generali per la produzione normativa e non  possono  essere
          derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito. 
              3. Periodicamente, e comunque almeno ogni  sette  anni,
          si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi  unici
          con i medesimi criteri e procedure  previsti  nell'articolo
          17-bis  adottando,  nel  corpo  del  testo  aggiornato,  le
          opportune evidenziazioni. 
              4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti
          di  indirizzo  e  coordinamento  per  assicurare  che   gli
          interventi normativi incidenti  sulle  materie  oggetto  di
          riordino, mediante l'adozione di codici e di  testi  unici,
          siano   attuati   esclusivamente   mediante   modifica    o
          integrazione    delle    disposizioni     contenute     nei
          corrispondenti codici e testi unici.».